TLDR: Devi indicare il tuo numero di partita IVA intracomunitaria sulle fatture per le cessioni intracomunitarie esenti (art. 262 ter I CGI), le prestazioni di servizi con autoliquidazione, le operazioni triangolari, i trasferimenti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi elettronici. I soggetti che effettuano acquisizioni intracomunitarie (AIC) superiori a 10.000 € o cessioni esenti devono anche presentare un elenco riepilogativo dei clienti. Le fatture ≤ 150 € IVA esclusa sono esentate da questa indicazione, a meno che un'altra disposizione non la imponga.
Chi deve ottenere un numero di partita IVA intracomunitaria?
Sei tenuto a richiedere un numero di partita IVA intracomunitaria se:
- Effettui acquisizioni intracomunitarie (AIC) e diventi debitore dell’IVA in Francia a causa del superamento della soglia di 10.000 € (art. 256 bis CGI).
- Effettui cessioni intracomunitarie esenti (art. 262 ter I CGI) e devi presentare un elenco riepilogativo dei clienti (art. 289 B CGI).
Obblighi di indicazione sulle fatture
Cessioni intracomunitarie esenti
Le fatture devono riportare:
- Il numero di partita IVA intracomunitaria del venditore e dell’acquirente (art. 262 ter I CGI).
- La dicitura « Esenzione IVA, art. 262 ter-I del CGI ».
Prestazioni di servizi con autoliquidazione
La fattura deve indicare:
- Il numero di partita IVA intracomunitaria del prestatore e del committente (art. 283 CGI).
Operazioni triangolari intracomunitarie
La fattura deve contenere:
- Il numero di partita IVA intracomunitaria dell’acquirente e il numero di partita IVA in Francia del destinatario della cessione (art. 258 D CGI).
- La dicitura « Applicazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112/CE ».
Prestazioni di servizi elettronici
La fattura deve indicare:
- Il numero di partita IVA intracomunitaria del prestatore (art. 259 D CGI).
Trasferimenti intracomunitari di beni
La fattura deve riportare:
- Il numero di partita IVA in Francia del cedente.
- Il numero di partita IVA dell’impresa nello Stato membro di destinazione (art. 256 CGI).
Operazioni con rappresentante fiscale
La fattura deve indicare:
- Il numero di identificazione individuale del rappresentante fiscale, il nome completo e l’indirizzo (art. 289 A CGI).
Eccezioni ed esenzioni
Le fatture di importo ≤ 150 € IVA esclusa sono esentate dall’obbligo di indicare il numero di partita IVA intracomunitaria, a meno che un’altra disposizione del CGI non lo imponga.
Elenchi riepilogativi
Devi presentare un elenco riepilogativo dei clienti (art. 289 B CGI) se effettui:
- Cessioni intracomunitarie esenti (art. 262 ter I CGI).
- Trasferimenti di stock in regime di deposito (art. 256 CGI).
Questo elenco deve includere:
- Il numero di partita IVA intracomunitaria di ogni cliente nello Stato membro di cessione.
- L’importo totale delle cessioni per ogni cliente.
In caso di omissione o inesattezza, devi presentare un elenco riepilogativo rettificativo senza indugio.