Quali sono gli obblighi dichiarativi dei prestatori di servizi su crypto-attività in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 1 settembre 2026

TLDR: I prestatori di servizi su crypto-attività in Francia devono dichiarare all’amministrazione fiscale le transazioni effettuate dai loro utenti, a condizioni precise (autorizzazione, residenza fiscale, costituzione o gestione in Francia, o succursale locale). L’obbligo si applica agli utenti residenti in Francia o in uno Stato partner, nonché alle entità non finanziarie passive controllate da residenti. La dichiarazione include i dati identificativi degli utenti e delle persone controllanti, nonché i dettagli delle transazioni. Esistono esenzioni per alcune entità (quotate, pubbliche, ecc.).

Chi è soggetto all’obbligo dichiarativo?

I prestatori di servizi su crypto-attività devono presentare una dichiarazione se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

L’obbligo non si applica se il prestatore ha la residenza fiscale in uno Stato o territorio partner e ivi adempie a obblighi dichiarativi equivalenti.

Quali utenti devono essere dichiarati?

La dichiarazione riguarda gli utenti di crypto-attività che:

Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo:

Quali informazioni devono essere dichiarate?

Per ogni utente di crypto-attività, la dichiarazione deve includere:

Per le persone fisiche che controllano un utente di crypto-attività, la dichiarazione deve includere anche:

Quali transazioni sono interessate?

La dichiarazione deve coprire le seguenti transazioni effettuate da ogni utente:

Quali sono gli obblighi del prestatore?

Il prestatore deve:

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all’amministrazione fiscale secondo modalità e scadenze stabilite da decreto.

Obblighi degli utenti

L’utente di crypto-attività che effettua transazioni dichiarabili deve trasmettere al prestatore le informazioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 1649 AC bis del CGI.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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