TLDR: Gli operatori di piattaforme digitali non stabiliti in Francia sono soggetti a obblighi dichiarativi se i loro utenti risiedono in Francia o effettuano vendite o prestazioni di servizi in Francia secondo le regole di territorialità dell’IVA. Devono registrarsi, fornire informazioni fiscali agli utenti e dichiarare le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, fatte salve eccezioni specifiche.
Campo di applicazione degli obblighi
Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 242 bis del CGI si applicano a tutte le piattaforme che mettono in relazione persone per via elettronica, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Riguardano gli operatori che hanno utenti residenti in Francia o che effettuano operazioni soggette all’IVA in Francia secondo le regole di territorialità (articoli 258 a 259 D del CGI).
Gli operatori non stabiliti in Francia devono inoltre dichiarare se facilitano operazioni per persone fiscalmente domiciliate in uno Stato membro dell’UE o, per la locazione di beni immobili, relative a beni situati in uno Stato membro, e scelgono di adempiere ai loro obblighi dichiarativi in Francia.
Registrazione e identificazione
Gli operatori stranieri devono registrarsi e fornire:
- il numero individuale di identificazione attribuito dallo Stato membro per l’iscrizione al regime OSS-non UE;
- il numero di identificazione IVA del Paese in cui la piattaforma si è registrata allo sportello unico IVA;
- gli Stati o territori di residenza fiscale dei venditori e dei prestatori da dichiarare.
Obblighi di informazione verso gli utenti
Gli operatori devono comunicare, in occasione di ogni transazione, un’informazione chiara e trasparente sugli obblighi fiscali e sociali a carico delle persone che effettuano operazioni commerciali tramite la piattaforma. Devono inoltre mettere a disposizione un collegamento elettronico ai siti delle amministrazioni competenti (es.: impots.gouv.fr per gli obblighi fiscali, urssaf.fr per gli obblighi sociali).
Scadenze e modalità di dichiarazione
Gli obblighi dichiarativi si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023 e devono essere dichiarate nel 2024. Gli operatori devono adempiere ai loro obblighi dichiarativi presso l’amministrazione fiscale competente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle operazioni dichiarate.
Eccezioni ed esenzioni
Gli operatori di piattaforme non sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 1649 ter A del CGI se adempiono già ai loro obblighi dichiarativi in un altro Stato membro dell’UE in applicazione della direttiva 2011/16/UE. Inoltre, alcune categorie di venditori o prestatori sono escluse dagli obblighi dichiarativi, in particolare:
- le entità pubbliche;
- le entità quotate in borsa o collegate a un’entità quotata;
- le entità per le quali sono state facilitate più di 2.000 operazioni di locazione immobiliare su un lotto durante il periodo di dichiarazione;
- le persone che hanno effettuato meno di 30 operazioni di vendita di beni per un importo totale inferiore o uguale a 2.000 €.
Quadro giuridico e scambio di informazioni
Questi obblighi si inseriscono nel quadro della direttiva DAC 7 (2021/514/UE) e delle regole tipo OCSE per l’economia digitale. Mirano a armonizzare le dichiarazioni e a facilitare gli scambi automatici di informazioni tra Stati membri, in base alla residenza dei venditori o dei prestatori o al luogo di situazione dei beni immobili.