TLDR: Gli obblighi dichiarativi per i datori di lavoro lussemburghesi non sono trattati esplicitamente nelle fonti fornite, che si riferiscono principalmente alla normativa fiscale francese. I datori di lavoro soggetti alla normativa francese, compresi quelli con sede in Lussemburgo ma con dipendenti in Francia, devono rispettare obblighi specifici in materia di dichiarazione degli stipendi, ritenute alla fonte e partecipazione agli oneri sociali.
Chi deve dichiarare gli stipendi in Francia?
Tutti i datori di lavoro, siano essi persone fisiche o giuridiche, che erogano trattamenti, stipendi, emolumenti o retribuzioni imponibili, sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale. Ciò include anche i datori di lavoro di personale domestico o di servizio, senza distinzione di settore o dimensione dell’azienda.
Modalità di trasmissione: online o cartacea
La dichiarazione degli stipendi può essere trasmessa in due modi principali:
- Dichiarazione Sociale Nominativa (DSN), obbligatoria per la maggior parte dei datori di lavoro.
- Modulo n° 2460 (CERFA n° 10143), riservato ai datori di lavoro non soggetti alla DSN o alla dichiarazione annuale dei dati sociali (DADS).
Le dichiarazioni mensili previste dagli articoli 87 e 87-0 A del Code Général des Impôts (CGI) devono essere inviate elettronicamente, secondo le modalità stabilite dal Code de la sécurité sociale o dal Code du travail. Per i casi non coperti da questi codici, la dichiarazione deve essere presentata all’organismo competente entro il 31 gennaio (per la dichiarazione annuale) o entro il mese successivo al prelievo (per le ritenute alla fonte).
Informazioni obbligatorie nella dichiarazione
La dichiarazione degli stipendi deve includere, per ogni beneficiario appartenente al personale dirigente o ai quadri, i seguenti dati distinti:
- L’ammontare degli indennizzi per spese di impiego.
- L’ammontare delle spese di rappresentanza, spostamento, missione e altre spese professionali rimborsate.
Inoltre, i datori di lavoro devono registrare sul libro paga, file o documento equivalente:
- La data, la natura e l’ammontare di ogni pagamento imponibile.
- Il numero di persone a carico dichiarate dal beneficiario.
Scadenze e frequenza delle dichiarazioni
Le scadenze variano in base al tipo di dichiarazione:
- Dichiarazione annuale degli stipendi (art. 87 CGI): deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento.
- Dichiarazione mensile delle ritenute alla fonte (art. 87-0 A CGI): deve essere trasmessa entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ritenute.
I versamenti dei contributi sociali (BRC o DUCS) seguono una frequenza mensile o trimestrale, a seconda dell’organico e delle date di pagamento delle retribuzioni.
Partecipazione dei datori di lavoro allo sforzo edilizio
I datori di lavoro sono inoltre soggetti alla partecipazione dei datori di lavoro allo sforzo edilizio (PEEC), un contributo obbligatorio per finanziare le politiche abitative, salvo specifiche esenzioni non dettagliate nelle fonti.
Obblighi specifici per i datori di lavoro lussemburghesi
Gli obblighi dichiarativi specifici per i datori di lavoro lussemburghesi non sono trattati esplicitamente nelle fonti fornite. I datori di lavoro lussemburghesi con dipendenti in Francia devono conformarsi agli obblighi dichiarativi francesi.