I prestatori di servizi non stabiliti in Francia devono rispettare obblighi dichiarativi specifici in materia di IVA e, in alcuni casi, per le operazioni effettuate tramite piattaforme digitali. Questi obblighi variano a seconda che il prestatore sia stabilito nell'UE o al di fuori dell'UE, nonché in base alla natura delle operazioni svolte.
Chi deve dichiarare?
Prestatori stabiliti nell'UE
I prestatori di servizi non stabiliti in Francia ma residenti in un altro Stato membro dell'UE devono dichiarare e pagare l'IVA in Francia se effettuano operazioni imponibili sul territorio francese. Non sono tenuti a designare un rappresentante fiscale, ma devono identificarsi presso il Service des Impôts des Entreprises Étrangères (SIEE) della DINR.
Prestatori stabiliti fuori dall'UE
I prestatori non stabiliti nell'UE che realizzano operazioni imponibili in Francia devono designare un rappresentante fiscale accreditato presso la DGFiP. Questo rappresentante, stabilito in Francia, è solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA e delle eventuali sanzioni.
Operatori di piattaforme digitali
Gli operatori di piattaforme digitali non stabiliti in Francia, ma che facilitano operazioni per venditori o prestatori residenti in Francia, in un altro Stato UE o in uno Stato con convenzione di scambio automatico di informazioni, devono dichiarare queste operazioni alle autorità francesi. Questo obbligo è sollevato se l'operatore adempie già a tali obblighi in un altro Stato UE o in uno Stato terzo con una convenzione equivalente riconosciuta dalla Commissione europea.
Identificazione e numero fiscale
Prestatori UE: identificazione diretta
I prestatori stabiliti nell'UE devono identificarsi ai fini IVA in Francia presso il SIEE per ottenere un numero di IVA francese. Questa identificazione richiede documenti che attestino l'intenzione di realizzare operazioni imponibili in Francia, come:
- Un certificato di iscrizione al registro IVA nel paese di stabilimento,
- Documenti societari,
- Prove dell'attività economica.
Prestatori extra-UE: rappresentante fiscale
I prestatori extra-UE non possono identificarsi direttamente, ma devono nominare un rappresentante fiscale in Francia, che si occuperà dell'identificazione e degli obblighi dichiarativi. Il rappresentante è solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA e delle sanzioni.
Operatori di piattaforme: numero univoco
Gli operatori di piattaforme digitali che dichiarano operazioni in Francia ricevono un numero di registrazione univoco dall'amministrazione fiscale. Questo numero può essere revocato in caso di mancato rispetto degli obblighi dichiarativi.
Modalità di dichiarazione
Procedura esclusivamente elettronica
Tutte le dichiarazioni, che riguardino l'IVA o le operazioni tramite piattaforme, devono essere effettuate per via elettronica tramite il portale della DGFiP. Non è prevista alcuna procedura cartacea per i soggetti non residenti.
Contenuto delle dichiarazioni IVA
Le dichiarazioni IVA devono includere:
- Il numero di IVA francese,
- Il valore totale delle operazioni imponibili, suddiviso per aliquota,
- L'importo dell'IVA dovuta, anch'esso suddiviso per aliquota.
Gli operatori di piattaforme devono dichiarare:
- I dati anagrafici dei venditori/prestatori,
- L'importo e la natura delle operazioni,
- Il periodo di riferimento delle operazioni.
Scadenze e regolarizzazioni
Periodicità delle dichiarazioni IVA
La frequenza delle dichiarazioni IVA è mensile o trimestrale, a seconda del volume d'affari. Le dichiarazioni devono essere presentate anche in assenza di operazioni imponibili (dichiarazione "a zero").
Correzione di errori
In caso di errori o omissioni, il prestatore può regolarizzare la dichiarazione entro i termini previsti. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro 3 mesi dalla diffida dell'amministrazione, il numero di registrazione può essere revocato.
Eccezioni e sanzioni
Esenzione dalla designazione del rappresentante fiscale
I prestatori stabiliti nell'UE non devono designare un rappresentante fiscale in Francia, a differenza di quelli extra-UE.
Operazioni già dichiarate in altri Stati
Gli operatori di piattaforme non devono dichiarare in Francia le operazioni già coperte da una convenzione di scambio automatico con uno Stato terzo. Tuttavia, devono dichiarare le operazioni non coperte da tali convenzioni.
Revoca del numero di registrazione
In caso di mancato rispetto degli obblighi dichiarativi, l'amministrazione fiscale può revocare il numero di registrazione dell'operatore di piattaforma dopo un preavviso di 3 mesi e 30 giorni.
Sanzioni per prestatori extra-UE
I prestatori extra-UE che operano in Francia senza rappresentante fiscale sono soggetti a sanzioni, tra cui:
- La responsabilità solidale del mandante per il pagamento dell'IVA,
- Gli interessi di mora,
- Le ammende.
Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.