TLDR: Dal 2014, i microimprenditori non beneficiano più dell’esonero temporaneo dalla CFE. Sono soggetti a questo contributo secondo le regole di diritto comune, con eccezioni limitate e condizioni specifiche.
Fine dell’esonero temporaneo
Dal 1º gennaio 2014, i microimprenditori non beneficiano più dell’esonero temporaneo dalla Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Questa soppressione è stata introdotta dall’articolo 76 della legge n° 2013-1278, rendendo i microimprenditori soggetti alla CFE secondo le condizioni di diritto comune.
Eccezioni e condizioni specifiche
È stata prevista una deroga transitoria per i microimprenditori che hanno beneficiato del primo anno di esonero nel 2013. Questi rimangono esonerati dalla CFE per l’anno 2014, a condizione di continuare a rispettare le condizioni di esonero previste dall’articolo 1464 K del Code Général des Impôts (CGI) nella sua versione in vigore al 31 dicembre 2013.
Non imposizione in assenza di fatturato
I microimprenditori non sono imponibili alla CFE finché non hanno realizzato alcun fatturato o ricavo. In caso di ricezione di un avviso di imposizione alla CFE, possono richiedere una riduzione fornendo la prova dell’assenza di fatturato e di salari.
Tetti della base minima imponibile
La base minima imponibile della CFE è limitata per i microimprenditori con un fatturato annuo inferiore a 100.000 € IVA esclusa. La scala distingue tre categorie per i contribuenti con un fatturato inferiore a 100.000 € e due categorie per quelli con un fatturato superiore a 250.000 €.
Esoneri nelle zone urbane in difficoltà
Sono previsti esoneri temporanei dalla CFE per gli stabilimenti situati nelle zone urbane in difficoltà (ZUS, ZRU, ZFU). I tetti di esonero per il 2014 sono fissati a 28.408 € di base netta imponibile per le ZUS e ZRU, e a 76.629 € per le ZFU.
Impatto sui microimprenditori
La soppressione dell’esonero temporaneo dalla CFE ha comportato un aumento dei costi fissi per i microimprenditori. Tuttavia, la CFE rimane proporzionata al fatturato grazie ai tetti introdotti, offrendo una certa flessibilità in assenza di attività generatrice di reddito.
Esoneri per le microimprese
Le microimprese (meno di dieci dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) che esercitano un’attività commerciale nei quartieri prioritari della politica urbana possono beneficiare di esoneri temporanei dalla CFE, dalla CVAE e dalla TFPB.