Quali sono i controlli aggiuntivi per i residenti fiscali nei paesi ad alto rischio?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 2 settembre 2026

TLDR: I residenti fiscali in Francia collegati a paesi con regime fiscale privilegiato o non cooperativi devono dichiarare i conti esteri, fornire documentazione contabile e giustificare la sostanza economica delle operazioni. Una ritenuta alla fonte maggiorata del 75% si applica ai residenti di Stati non cooperativi, salvo prova contraria.

Obblighi dichiarativi per i conti all’estero

Le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia devono dichiarare, insieme alla dichiarazione dei redditi o dei risultati, i riferimenti dei conti aperti, detenuti, utilizzati o chiusi all’estero. Questo obbligo si applica senza distinzione di importo o natura del conto.

Documentazione per le entità in paesi con regime fiscale privilegiato

Le persone giuridiche francesi devono fornire tutti gli elementi che provino che l’effetto delle operazioni realizzate tramite entità stabilite in paesi con regime fiscale privilegiato sia principalmente diverso da quello fiscale. Ciò include dati materiali e quantitativi che consentano un confronto oggettivo tra i vantaggi fiscali e non fiscali.

Devono inoltre produrre il bilancio e il conto economico di ogni entità situata in un paese con regime fiscale privilegiato, conformemente alle regole del Code général des impôts (CGI) o, in mancanza, i documenti depositati presso l’amministrazione fiscale locale.

Stato dei crediti d’imposta e ritenute alla fonte

Le imprese o persone giuridiche devono allegare al loro estratto conto un prospetto dettagliato dei crediti d’imposta, prelievi fiscali e ritenute alla fonte imputati sull’imposta sulle società. Questo prospetto deve specificare, per ogni voce, l’importo, la natura dei redditi corrispondenti, l’aliquota applicata e lo Stato di origine.

Trattamento fiscale per i residenti di Stati non cooperativi

Una ritenuta alla fonte maggiorata del 75% si applica ai vantaggi o guadagni realizzati da persone domiciliate in uno Stato o territorio non cooperativo, a meno che il debitore non provi che queste operazioni abbiano principalmente un oggetto e un effetto diversi dalla loro localizzazione in un tale Stato. Questa ritenuta è liberatoria dell’imposta sul reddito e non rimborsabile.

La ritenuta alla fonte maggiorata si applica senza che sia necessario accertare il luogo di residenza fiscale del beneficiario, che si tratti del suo domicilio fiscale o della sua sede sociale.

Modalità di deposito dei documenti

I documenti contabili e fiscali devono essere depositati in formato cartaceo presso l’ufficio delle imposte competente, contestualmente alla dichiarazione dei risultati o all’estratto conto dell’imposta sulle società.

Eccezioni e limiti

Gli obblighi dichiarativi e le ritenute alla fonte maggiorate non si applicano agli Stati o territori menzionati al punto 2° del 2 bis dell’articolo 238-0 A del CGI, fatte salve le condizioni previste dalla normativa.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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