TLDR: Le persone non stabilite nell’UE che effettuano operazioni imponibili IVA in Francia o devono adempiere a obblighi dichiarativi devono designare un rappresentante fiscale soggetto passivo stabilito in Francia. Quest'ultimo deve garantire il pagamento dei diritti, tenere una contabilità delle cessioni e fornire una cauzione solidale. Sono previste eccezioni per gli Stati terzi con accordo di assistenza reciproca o per talune operazioni specifiche.
Obbligo di designazione del rappresentante fiscale
Solo le persone non stabilite nell’Unione europea (UE) che effettuano operazioni imponibili IVA in Francia o devono adempiere a obblighi dichiarativi in tale Paese sono tenute a far accreditare un rappresentante fiscale soggetto passivo stabilito in Francia. Quest'ultimo si impegna a adempiere alle formalità a carico della persona rappresentata e, se del caso, a versare l’imposta al suo posto.
I soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE non hanno né l’obbligo né la facoltà di designare un rappresentante fiscale in Francia. Devono identificarsi direttamente presso la DGFiP e adempiere ai propri obblighi dichiarativi e di pagamento senza intermediari.
Eccezioni all’obbligo di rappresentanza fiscale
L’obbligo non si applica:
- Alle persone stabilite in un Stato non membro dell’UE con il quale la Francia dispone di uno strumento giuridico di assistenza reciproca con portata simile a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010.
- Alle persone non stabilite nell’UE che effettuano esclusivamente operazioni in sospensione di pagamento dell’IVA (articolo 277 A del CGI) o cessioni di gas naturale, elettricità, calore o freddo per le quali l’imposta è dovuta in Francia dall’acquirente (articolo 283, comma 2 quinquies del CGI).
Criteri del rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale deve essere:
- Un soggetto passivo IVA stabilito in Francia (filiale dell’impresa estera, cliente o fornitore francese, commissionario doganale autorizzato, commerciante, industriale, istituto bancario o impresa specializzata nella rappresentanza fiscale).
- Debitamente noto all’amministrazione fiscale francese.
- Domiciliato in Francia e fornire una cauzione solidale che garantisca il pagamento dei diritti.
È unico per tutti gli obblighi a carico della persona rappresentata.
Obblighi del rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale deve:
- Garantire il pagamento dei diritti al posto del contribuente e versare l’imposta in suo nome.
- Tenere una contabilità delle cessioni e dichiarare all’amministrazione il luogo di consegna delle merci, nonché il nome e l’indirizzo dei destinatari.
- Presentare la contabilità delle cessioni a ogni richiesta dei servizi di controllo.
Regimi particolari
Per il regime particolare IOSS (Import One-Stop Shop) francese, i soggetti passivi non stabiliti in Francia (e la cui sede non si trova in Norvegia) hanno l’obbligo di designare un rappresentante fiscale per usufruire di tale regime.
Caso delle operazioni triangolari
Nel contesto di operazioni triangolari, gli acquisti intracomunitari effettuati in Francia da un soggetto passivo comunitario non sono soggetti all’IVA in Francia se l’acquirente non è stabilito o identificato in Francia e non ha designato un rappresentante fiscale.