TLDR: I locatori in mobilitato professionali possono beneficiare di diversi dispositivi di esenzione delle plusvalenze: esenzione dopo 5 anni di attività (art. 151 septies CGI), esenzione totale o parziale in base ai ricavi (90.000 € o 126.000 €), abbattimento per durata di detenzione (art. 151 septies B CGI) e dispositivi per conferimenti/trasmissioni d’impresa (art. 151 octies, 41, 151 septies A, 238 quindecies CGI, con esclusione delle plusvalenze immobiliari per gli ultimi due). Per la para-alberghiero, le soglie sono portate a 250.000 € e 350.000 €.
Esenzione legata alla durata dell’attività
L’articolo 151 septies del CGI prevede un’esenzione delle plusvalenze per i locatori in mobilitato professionali che esercitano la loro attività da almeno cinque anni. Questo dispositivo è strettamente condizionato alla continuità dell’esercizio professionale.
Esenzione in base al livello dei ricavi
I locatori in mobilitato professionali possono beneficiare:
- di un’esenzione totale se i loro ricavi annui sono inferiori a 90.000 €;
- di un’esenzione parziale se i loro ricavi si situano tra 90.000 € e 126.000 €. Queste soglie determinano l’accesso al regime in funzione del volume d’affari.
Abbattimento per durata di detenzione
Le plusvalenze a lungo termine realizzate in occasione della cessione di immobili affetti all’attività professionale di locazione in mobilitato possono beneficiare di un abbattimento del 10% per ogni anno di detenzione oltre il quinto, conformemente all’articolo 151 septies B del CGI. Questo abbattimento si applica ai beni immobiliari affetti all’esercizio.
Dispositivi per conferimenti e trasmissioni d’impresa
I locatori in mobilitato professionali possono accedere ai regimi di favore per:
- i conferimenti in società di un’impresa individuale (art. 151 octies CGI);
- le trasmissioni a titolo gratuito (art. 41 CGI);
- le trasmissioni a titolo oneroso (art. 151 septies A e 238 quindecies CGI). Eccezione: le plusvalenze relative ai beni immobiliari sono escluse dai dispositivi degli articoli 151 septies A e 238 quindecies del CGI.
Regime specifico per la para-alberghiero
Per le attività di case vacanze e mobilitati turistici che rientrano nel regime della para-alberghiero (a causa dei servizi accessori offerti), le soglie di esenzione dell’articolo 151 septies del CGI sono portate a 250.000 € per l’esenzione totale e 350.000 € per l’esenzione parziale.
Dispositivi complementari
Le plusvalenze professionali dei locatori in mobilitato sono soggette al regime delle plusvalenze a breve o lungo termine (art. 39 duodecies e seguenti del CGI). I beni interessati devono essere iscritti all’attivo dell’esercizio per essere eleggibili ai dispositivi di esenzione o di abbattimento.