TLDR: Il limite generale è di 1.791 € per mezza quota o di metà di tale importo per un quarto di quota, nelle situazioni previste dall’articolo 197 del CGI. Possono applicarsi limiti specifici di 1.993 €, 1.069 €, 4.224 € e 1.785 € a seconda della situazione. Alcuni importi complementari applicabili ai redditi del 2025 non devono essere confusi con il limite generale.
Il limite generale
Il vantaggio fiscale derivante dal quoziente familiare non può superare 1.791 € per ogni mezza quota aggiuntiva. Quando si tratta di un quarto di quota, il limite corrisponde alla metà di tale somma, ossia 895,50 €.
Questo limite riguarda la mezza quota o il quarto di quota che si aggiunge a una quota per i contribuenti celibi, divorziati, vedovi o soggetti a imposizione distinta. Per i contribuenti coniugati soggetti a imposizione congiunta, riguarda la quota aggiuntiva che si aggiunge a due quote.
Il limite si applica alle mezze quote o ai quarti di quota soggetti al limite. Il quoziente coniugale non è soggetto a limite nella situazione descritta dalla dottrina amministrativa.
I limiti legati ad alcune situazioni familiari
A seconda della situazione prevista dall’articolo 197 del CGI, possono applicarsi i seguenti limiti:
- 1.993 € per la quota aggiuntiva concessa ai contribuenti vedovi con figli a carico, quando la loro riduzione d’imposta è limitata dal limite generale;
- 1.069 € per i contribuenti che beneficiano di alcune disposizioni previste alle lettere a, b ed e del punto 1 dell’articolo 195 del CGI;
- 4.224 € per la quota concessa per il primo figlio a carico ai contribuenti celibi, divorziati o soggetti a imposizione distinta che soddisfano le condizioni previste dal II dell’articolo 194 del CGI;
- 2.112 €, ossia la metà di 4.224 €, per la mezza quota concessa per ciascuno dei primi due figli quando il loro mantenimento è considerato equamente ripartito tra i genitori;
- 1.785 € per mezza quota per le situazioni previste alle lettere a, b, c, d, d bis, e ed f del punto 1 dell’articolo 195, nonché ai punti da 2 a 6 di tale articolo. Quando la maggiorazione corrisponde a un quarto di quota, il limite è di 892,50 €.
Per i limiti di 1.993 € e di 1.785 €, la riduzione non può superare l’aumento dell’imposta derivante dall’applicazione del limite.
Gli importi complementari da distinguere
La riduzione d’imposta complementare corrisponde alla differenza tra l’imposta calcolata prima del limite degli effetti del quoziente familiare e l’imposta risultante dall’applicazione di tale limite.
Per l’imposizione dei redditi del 2025, il BOFiP indica un importo massimo di 1.801 € per una categoria di riduzione complementare. Indica inoltre un limite di 2.011 € per una riduzione complementare relativa a una quota aggiuntiva che si aggiunge a una quota.
Questi importi non possono essere automaticamente assimilati al limite generale di 1.791 €. Gli estratti disponibili non consentono di determinare se l’importo di 1.801 € riguardi esattamente la stessa situazione del limite previsto dall’articolo 197, né di precisare tutte le condizioni relative all’importo di 2.011 €.
Il calcolo del limite
L’amministrazione calcola automaticamente il limite al momento della liquidazione dell’imposta sul reddito, sulla base delle informazioni indicate nella dichiarazione.
Se non si è soggetti agli effetti del limite, non si applica alcuna riduzione d’imposta complementare. Quando si applica il limite, la riduzione complementare è determinata in base alla differenza tra il calcolo prima del limite e l’importo dell’imposta dopo il limite.
Da ricordare
L’importo applicabile dipende dalla natura della quota o della mezza quota aggiuntiva e dalla situazione familiare. Il limite generale è di 1.791 € per mezza quota e di 895,50 € per quarto di quota, ma i limiti specifici possono essere di 1.993 €, 1.069 €, 4.224 € o 1.785 € a seconda della disposizione interessata. Gli importi di 1.801 € e 2.011 € riguardano riduzioni complementari menzionate per l’imposizione dei redditi del 2025 e non devono essere generalizzati.