TLDR: Le società estere in Francia sono soggette a restrizioni fiscali basate sulla loro sede, sulla presenza di una stabile organizzazione e sulla natura delle loro attività. Le principali regole riguardano la presunzione di distribuzione degli utili realizzati in Francia, la ritenuta alla fonte su dividendi e utili distribuiti, nonché i divieti di deduzione per i pagamenti verso paesi non cooperativi. Le società con sede nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (UE/SEE) beneficiano di esenzioni specifiche, mentre quelle al di fuori dell’UE/SEE sono soggette a controlli più rigorosi, soprattutto in assenza di convenzioni internazionali contro la frode fiscale.
Presunzione di distribuzione degli utili e stabile organizzazione
In Francia, le società estere con una stabile organizzazione sono soggette a una presunzione di distribuzione degli utili realizzati sul territorio francese a favore di soci non residenti. Questa presunzione comporta l’applicazione di una ritenuta alla fonte sugli utili presunti distribuiti, a meno che la società estera non dimostri che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti o che i beneficiari abbiano la sede in Francia.
L’esenzione da questa presunzione è prevista per le società che hanno la loro sede di direzione effettiva in un paese dell’UE/SEE, a condizione che siano soggette a un’imposta equivalente all’imposta sulle società francese, senza possibilità di opzione o esenzione. In particolare, la società non deve beneficiare di esenzioni specifiche sugli utili presunti distribuiti. Se la società estera è soggetta a un’aliquota ridotta, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte rimane valida solo se il vantaggio non riguarda gli utili presunti distribuiti.
Per le società estere che non soddisfano queste condizioni, la presunzione di distribuzione si applica automaticamente, con l’obbligo di versare la ritenuta alla fonte. Tuttavia, è possibile richiedere una nuova liquidazione della ritenuta se si dimostra che le distribuzioni effettive sono inferiori agli utili presunti tassati, che i beneficiari delle distribuzioni hanno il domicilio fiscale o la sede in Francia e che le somme tassate non sono state disinvestite fuori dal territorio francese. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo n° 2777-D-SD (CERFA n° 13685).
Ritenuta alla fonte su dividendi e utili distribuiti
Le società estere che operano in Francia tramite una stabile organizzazione devono dichiarare gli utili realizzati sul territorio francese e versare la ritenuta alla fonte, salvo disposizioni contrarie previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Queste convenzioni possono ridurre o eliminare la ritenuta alla fonte, in base ai termini negoziati tra la Francia e il paese di residenza della società.
Divieti di deduzione per i pagamenti verso paesi non cooperativi
Le società estere con sede in paesi terzi non cooperativi sono soggette a limitazioni in materia di deducibilità. In particolare, i pagamenti effettuati a favore di entità residenti in questi paesi non sono ammessi in deduzione dalla base imponibile dell’imposta sulle società in Francia. Questa restrizione si applica a tutte le somme previste dall’articolo 238 A del Codice generale delle imposte (CGI), inclusi interessi, royalties e servizi.
Obblighi dichiarativi e tassazione dei beni immobili
Le società estere che detengono beni immobili in Francia sono soggette a una tassa annuale del 3% sul valore dei beni immobili, a meno che il loro Stato di residenza non abbia concluso una convenzione di assistenza amministrativa con la Francia finalizzata a contrastare la frode o l’evasione fiscale. Questa tassa si applica automaticamente in assenza di tale convenzione, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che ha giudicato la misura legittima per garantire l’efficacia dei controlli fiscali.
Trasferimento di residenza e tassazione delle plusvalenze
Le società estere che trasferiscono la loro residenza fiscale fuori dalla Francia possono essere soggette a una tassazione immediata delle plusvalenze non realizzate, mentre per le società francesi la tassazione interviene solo al momento della realizzazione effettiva delle plusvalenze. La CGUE ha stabilito che questa differenza di trattamento può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dai trattati dell’UE.
Esenzioni per le società di navigazione marittima o aerea
Le società estere di navigazione marittima o aerea sono esentate dall’imposta in Francia se è concessa un’esenzione reciproca ed equivalente alle imprese francesi dello stesso settore, come stabilito da accordi diplomatici.