TLDR: In Francia, il prelievo alla fonte non si applica ai redditi già esenti dall’imposta sul reddito, ai redditi di fonte estera coperti da convenzioni fiscali, ai redditi soggetti a ritenute speciali e a specifiche indennità. L’esenzione è automatica e non richiede procedure aggiuntive.
Redditi già esenti dall’imposta sul reddito
I redditi esenti dall’imposta sul reddito sono automaticamente esclusi dal prelievo alla fonte. Tra questi rientrano:
- Le indennità per spese di impiego (rimborsi per costi professionali).
- Le prestazioni familiari (assegni familiari).
- Gli aiuti per l’alloggio (allocations logement).
- Il sussidio di attività (prime d’activité).
Queste esenzioni derivano direttamente dall’articolo 81 del Code général des impôts (CGI) e non richiedono alcuna azione specifica da parte del contribuente.
Redditi di fonte estera e convenzioni fiscali
I redditi di fonte estera possono essere esenti dal prelievo alla fonte se coperti da convenzioni fiscali internazionali. Ad esempio, le convenzioni tra la Francia e paesi come l’Algeria possono prevedere che determinati redditi siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza, escludendoli così dal prelievo alla fonte in Francia.
Redditi soggetti a ritenute alla fonte speciali
Alcuni redditi sono già assoggettati a ritenute alla fonte specifiche e, per questo motivo, non rientrano nel campo di applicazione del prelievo alla fonte. Si tratta in particolare di:
- Stipendi, pensioni e rendite vitalizie di fonte francese soggetti alle ritenute previste dagli articoli 182 A, 182 A bis, 182 A ter e 182 B del CGI. Queste disposizioni si applicano, ad esempio, ai non residenti o a categorie specifiche come artisti e sportivi che percepiscono redditi in Francia.
- Redditi per i quali il debitore è stabilito in Francia e applica già una ritenuta alla fonte secondo le norme speciali.
In questi casi, l’esclusione dal prelievo alla fonte è automatica e non richiede alcuna richiesta da parte del contribuente.
Redditi da capitale, plusvalenze e locazioni
I redditi da capitale mobile, le plusvalenze (immobiliari e mobiliari) e i redditi da locazione sono esclusi dal prelievo alla fonte perché già soggetti a un sistema di tassazione contestuale. Questo significa che l’imposta viene prelevata al momento della percezione del reddito o della realizzazione della plusvalenza, senza attendere la dichiarazione annuale.
In particolare, sono esenti dal prelievo alla fonte:
- I dividendi, gli interessi e altri redditi da capitale mobile.
- Le plusvalenze immobiliari.
- Le plusvalenze mobiliari.
- I redditi da locazione (affitti).
Questi redditi vengono tassati separatamente, spesso con aliquote specifiche, e non sono inclusi nel meccanismo del prelievo alla fonte.
Indennità per danni morali
Le indennità percepite a titolo di risarcimento per danni morali sono espressamente escluse dal campo di applicazione del prelievo alla fonte. Questa esenzione è prevista dall’articolo 204 D del CGI e si applica senza condizioni aggiuntive, indipendentemente dall’ammontare o dalla fonte dell’indennità.