Quali sono i regimi derogatori applicabili agli acquisti intracomunitari di beni?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: Il regime derogatorio si applica alle persone giuridiche non soggette a IVA, ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni che non danno diritto alla detrazione e agli agricoltori in regime di rimborso forfettario, a condizione che l’importo dei loro acquisti intracomunitari (esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i prodotti soggetti ad accise) non abbia superato i 10.000 € nell’anno precedente o non superi tale soglia nell’anno in corso. Questo regime non si applica ai prodotti soggetti ad accise né ai mezzi di trasporto nuovi. I beneficiari possono optare per il regime generale. La fine del regime derogatorio impone una dichiarazione e l’identificazione IVA.

Persone ammesse al regime derogatorio

Il regime derogatorio riguarda:

Condizione di soglia

Il regime si applica solo se l’importo totale degli acquisti intracomunitari di beni, esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i prodotti soggetti ad accise, non ha superato 10.000 € (IVA esclusa):

Esclusioni dal regime derogatorio

Il regime derogatorio non si applica agli acquisti intracomunitari di:

Opzione per il regime generale

Le persone ammesse al regime derogatorio possono optare per il pagamento dell’IVA sui loro acquisti intracomunitari, sottoponendosi così al regime generale (articolo 260 CA del CGI).

Fine del regime derogatorio

Il regime derogatorio cessa non appena:

In questi casi, la persona deve dichiarare di effettuare acquisti intracomunitari (articolo 286 bis del CGI) ed è identificata ai fini IVA con un numero individuale (articolo 286 ter del CGI).

Obblighi dichiarativi per i mezzi di trasporto

Le persone che non beneficiano del regime derogatorio devono, per ogni acquisto intracomunitario di mezzi di trasporto (nuovi o usati), presentare la dichiarazione n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963). Questo modulo è disponibile online su impots.gouv.fr.

Casi particolari

Gli acquisti intracomunitari di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o antichità non sono soggetti all’IVA se il venditore o il soggetto passivo è un rivenditore che ha applicato, nello Stato membro di partenza, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (articoli da 312 a 325 o da 333 a 341).

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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