TLDR: Il regime derogatorio si applica alle persone giuridiche non soggette a IVA, ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni che non danno diritto alla detrazione e agli agricoltori in regime di rimborso forfettario, a condizione che l’importo dei loro acquisti intracomunitari (esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i prodotti soggetti ad accise) non abbia superato i 10.000 € nell’anno precedente o non superi tale soglia nell’anno in corso. Questo regime non si applica ai prodotti soggetti ad accise né ai mezzi di trasporto nuovi. I beneficiari possono optare per il regime generale. La fine del regime derogatorio impone una dichiarazione e l’identificazione IVA.
Persone ammesse al regime derogatorio
Il regime derogatorio riguarda:
- le persone giuridiche non soggette all’IVA per l’attività legata all’acquisto;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni che non danno diritto alla detrazione;
- gli agricoltori in regime di rimborso forfettario (articoli 298 quater e 298 quinquies del CGI).
Condizione di soglia
Il regime si applica solo se l’importo totale degli acquisti intracomunitari di beni, esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i prodotti soggetti ad accise, non ha superato 10.000 € (IVA esclusa):
- nell’anno solare precedente;
- o durante l’anno solare in corso al momento dell’acquisto.
Esclusioni dal regime derogatorio
Il regime derogatorio non si applica agli acquisti intracomunitari di:
- mezzi di trasporto nuovi;
- prodotti soggetti ad accise (alcol, bevande alcoliche, oli minerali, tabacchi lavorati).
Opzione per il regime generale
Le persone ammesse al regime derogatorio possono optare per il pagamento dell’IVA sui loro acquisti intracomunitari, sottoponendosi così al regime generale (articolo 260 CA del CGI).
Fine del regime derogatorio
Il regime derogatorio cessa non appena:
- l’importo degli acquisti intracomunitari (esclusi quelli esclusi) supera 10.000 €;
- la persona giuridica diventa soggetta all’IVA;
- il soggetto effettua operazioni che danno diritto alla detrazione;
- l’agricoltore non è più in regime di rimborso forfettario.
In questi casi, la persona deve dichiarare di effettuare acquisti intracomunitari (articolo 286 bis del CGI) ed è identificata ai fini IVA con un numero individuale (articolo 286 ter del CGI).
Obblighi dichiarativi per i mezzi di trasporto
Le persone che non beneficiano del regime derogatorio devono, per ogni acquisto intracomunitario di mezzi di trasporto (nuovi o usati), presentare la dichiarazione n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963). Questo modulo è disponibile online su impots.gouv.fr.
Casi particolari
Gli acquisti intracomunitari di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o antichità non sono soggetti all’IVA se il venditore o il soggetto passivo è un rivenditore che ha applicato, nello Stato membro di partenza, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (articoli da 312 a 325 o da 333 a 341).