Quali sono i regimi fiscali speciali per i residenti all'estero?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 1 settembre 2026

TLDR: La Francia offre due regimi fiscali principali per i residenti all'estero che vi si stabiliscono: un regime speciale per i dipendenti e dirigenti "impatriati" (articolo 155 B del CGI) e un trattamento fiscale temporaneo per i nuovi residenti (articolo 885 A del CGI). Questi regimi mirano ad attenuare la doppia imposizione e a facilitare l’attrazione di talenti.

Regime speciale per i dipendenti e dirigenti « impatriati »

I dipendenti e dirigenti che non sono stati fiscalmente domiciliati in Francia durante i cinque anni civili precedenti l’assunzione possono beneficiare di un regime speciale di imposizione previsto dall’articolo 155 B del CGI. Questo regime si applica anche alle persone assunte direttamente all’estero da un’azienda con sede in Francia, a condizione che il loro domicilio reale sia all’estero al momento dell’assunzione.

Per usufruirne, gli interessati devono essere fiscalmente domiciliati in Francia ai sensi degli articoli a e b del comma 1 dell’articolo 4 B del CGI durante l’anno di applicazione del regime.

Esenzioni e indennità ammissibili

Alcuni elementi della retribuzione possono essere esentati a determinate condizioni, tra cui:

Le indennità e i rimborsi delle spese professionali (viaggi di ricognizione, spese di agenzia per la ricerca di un alloggio, spese di trasloco, ecc.) possono essere esentati ai sensi del punto 1° dell’articolo 81 del CGI, a condizione che siano utilizzati conformemente al loro scopo.

Trattamento fiscale dei nuovi residenti

Le persone fisiche che non sono state fiscalmente domiciliate in Francia durante i cinque anni civili precedenti quello in cui vi stabiliscono il proprio domicilio fiscale sono imponibili solo per i beni situati in Francia. Questo principio si applica ai redditi e al patrimonio.

Le convenzioni fiscali stipulate dalla Francia con alcuni Stati possono prevedere una misura di temperamento: i beni situati fuori dalla Francia posseduti al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni successivi all’anno civile in cui queste persone diventano residenti in Francia non entrano nel calcolo dell’imposta sul patrimonio immobiliare (IFI) per ciascuno di questi cinque anni.

Domiciliazione fiscale e imposizione globale

Le persone fiscalmente domiciliate in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del CGI sono imponibili per l’insieme dei loro redditi, siano essi di fonte francese o estera. Questo principio generale si applica salvo deroghe specifiche, come quelle previste per i nuovi residenti o i regimi speciali menzionati sopra.

Condizioni e limiti di applicazione

Il regime speciale per gli « impatriati » è riservato ai dipendenti e dirigenti che soddisfano le condizioni di non residenza precedente e di domicilio reale all’estero al momento dell’assunzione. Non è automaticamente esteso ad altre categorie, a meno che norme specifiche non lo prevedano.

Le esenzioni e i trattamenti agevolati si applicano solo se sono rispettate le condizioni dell’articolo 155 B del CGI, compresa la giustificazione documentale del domicilio reale all’estero e la conformità all’uso delle indennità e dei rimborsi.

Esclusioni e precisazioni

Il regime speciale per gli « impatriati » si applica per un periodo limitato, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno civile successivo a quello dell’assunzione.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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