Quali sono i regimi fiscali specifici applicabili ai contratti di leasing o di locazione con opzione di acquisto per le navi?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: I contratti di leasing o di locazione con opzione di acquisto (LOA) per navi possono beneficiare del regime opzionale di tassazione a tonnellaggio (art. 209-0 B CGI), di deduzioni eccezionali per attrezzature ecologiche (art. 39 decies C CGI) a condizione di retrocessione, di deduzioni per investimenti in navi nuove (40% o 85% a seconda del periodo), di ammortamenti specifici (art. 39 C CGI) e di un trattamento fiscale particolare delle plusvalenze (art. 39 duodecies CGI).

Regime opzionale di tassazione a tonnellaggio

I contratti di leasing o di LOA per navi sono eleggibili al regime forfettario di tassazione a tonnellaggio (art. 209-0 B CGI), a condizione che il locatario o il conduttore opti per questo regime e che i contratti siano stipulati secondo le disposizioni dell’art. L. 313-7 del Codice monetario e finanziario. Questo regime si applica anche ai contratti in cui il bene rimane di proprietà del locatore, con un’opzione di acquisto a un prezzo che tenga conto dei canoni versati.

Deduzioni eccezionali per attrezzature ecologiche

Se il locatario opta per il regime di tassazione a tonnellaggio, il locatore può applicare la deduzione eccezionale per attrezzature che consentono l’utilizzo di energie pulite (art. 39 decies C CGI). Il vantaggio fiscale deve essere integralmente retrocesso al locatario sotto forma di riduzione dei canoni, applicata con lo stesso ritmo della deduzione. In caso di mancato rispetto, le parti devono regolarizzare l’applicazione del dispositivo.

Deduzioni per investimenti in navi nuove

Per i contratti di leasing o LOA di navi nuove, sono previste deduzioni eccezionali:

Ammortamenti e regime fiscale

Le imprese che concedono in locazione beni in leasing o LOA possono, su opzione, ripartire l’ammortamento dei beni sulla durata dei contratti corrispondenti (art. 39 C CGI). Per le imprese che acquistano una nave da un’impresa di navigazione marittima per concederla in locazione, l’ammortamento è calcolato sulle spese rimborsate, senza superare il 50% del costo della nave.

Trattamento delle plusvalenze

Le plusvalenze realizzate in caso di cessione di un contratto di leasing sono soggette al regime delle plusvalenze a breve termine per la parte corrispondente agli ammortamenti teorici (calcolati linearmente sul prezzo di acquisizione del bene, al netto del prezzo dell’opzione di acquisto, e per una durata uguale a quella del contratto). Per le imprese soggette all’imposta sulle società, queste plusvalenze sono tassabili nel risultato ordinario (art. 219 CGI). Il regime fiscale delle plusvalenze non si applica alle società di leasing o la cui attività principale è la locazione di attrezzature.

Assimilazione a immobilizzazioni

I contratti di leasing e LOA di navi sono assimilati a immobilizzazioni per i locatari se i canoni sono stati dedotti per la determinazione del reddito non commerciale (art. 93 quater CGI).

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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