TLDR: Dovete distinguere due rischi. In alcune convenzioni fiscali, lo status di agente indipendente potrebbe non essere riconosciuto se agite esclusivamente o quasi esclusivamente per imprese che sono strettamente legate a voi. Ai fini dell’IVA, non siete considerati agire in modo indipendente se il vostro rapporto giuridico crea vincoli di subordinazione riguardanti le condizioni di lavoro, la retribuzione e la responsabilità del datore di lavoro. Le fonti disponibili non consentono di confermare conseguenze professionali, sociali o automatiche.
Il rischio nelle convenzioni fiscali
Nelle convenzioni fiscali interessate dalle regole esaminate, lo status di agente indipendente può essere escluso quando agite esclusivamente o quasi esclusivamente per una o più imprese alle quali siete strettamente legati. Questa regola mira in particolare a impedire accordi puramente formali destinati a evitare la qualificazione di «stabile organizzazione».
Dovete quindi distinguere la qualificazione ai sensi di una convenzione fiscale dalla qualificazione del vostro rapporto di lavoro. Le fonti disponibili non presentano questa regola convenzionale come una riqualificazione generale in lavoratore dipendente.
L’indipendenza ai fini dell’IVA
Ai fini dell’IVA, l’articolo 256 A del Codice generale delle imposte esclude dall’attività indipendente i lavoratori dipendenti e le persone legate da un contratto di lavoro o da un altro rapporto giuridico che crea vincoli di subordinazione.
La disposizione riguarda la subordinazione relativa alle condizioni di lavoro, alle modalità di retribuzione e alla responsabilità del datore di lavoro. Definisce quindi l’ambito dell’indipendenza ai fini dell’IVA, senza stabilire che ogni situazione interessata comporti automaticamente una riqualificazione né precisare conseguenze professionali o sociali.
La portata della presunzione di indipendenza
Quando la vostra situazione rientra nella regola menzionata nella fonte, siete presunti lavoratori autonomi se le vostre condizioni di lavoro sono definite esclusivamente da voi stessi o dal contratto concluso con il vostro committente.
Si tratta di una presunzione semplice. Le fonti disponibili non precisano gli elementi che consentono di superarla né le conseguenze esatte della sua contestazione.
Ciò che le fonti non consentono di concludere
Gli elementi esaminati non consentono di affermare che un’attività svolta per un solo cliente comporti automaticamente una riqualificazione. La regola convenzionale riguarda un’attività svolta esclusivamente o quasi esclusivamente per imprese strettamente legate e non stabilisce una regola generale fondata unicamente sul numero di clienti.
Non potete neppure dedurre dalle fonti disponibili conseguenze precise in materia di diritto del lavoro, protezione sociale o sanzioni. Esse non forniscono inoltre importi, termini o procedure applicabili dopo un’eventuale riqualificazione.