TLDR: I contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 1983 beneficiano di un’esenzione totale dall’imposta sul reddito (IR) per i proventi collegati ai premi versati prima del 10 ottobre 2019. I premi versati a partire da tale data e i relativi proventi sono tassabili, con una franchigia annuale di 4.600 € (celibe) o 9.200 € (coppia) per i proventi acquisiti o rilevati a partire dal 1° gennaio 1998. Una separazione obbligatoria in due comparti permette di distinguere i proventi esenti da quelli tassabili.
Esenzione totale per i premi versati prima del 10 ottobre 2019
I proventi dei contratti di assicurazione vita sottoscritti prima del 1° gennaio 1983 sono esenti dall’IR se collegati a premi versati prima del 10 ottobre 2019. Questa esenzione è assoluta e non dipende dalla durata del contratto né dal tipo di supporto (euro o unità di conto).
Separazione obbligatoria in due comparti
Per determinare la base imponibile, i contratti pre-1983 devono essere suddivisi in due comparti distinti:
- Primo comparto: premi versati prima del 10 ottobre 2019 + proventi collegati → esenti dall’IR.
- Secondo comparto: premi versati a partire dal 10 ottobre 2019 + proventi acquisiti o rilevati a partire dal 1° gennaio 2020 → tassabili con l’IR.
Questa separazione è obbligatoria per qualsiasi riscatto o liquidazione del contratto.
Franchigia annuale sui proventi tassabili
Una franchigia annuale si applica unicamente ai proventi tassabili (secondo comparto):
- 4.600 € per i contribuenti celibi, vedovi o divorziati.
- 9.200 € per le coppie sposate o unite civilmente soggette a tassazione comune.
Questa franchigia riguarda esclusivamente i proventi acquisiti o rilevati a partire dal 1° gennaio 1998 (o a partire da tale data per i contratti in unità di conto).
Trattamento fiscale dei proventi del secondo comparto
I proventi del secondo comparto (premi versati a partire dal 10 ottobre 2019) sono soggetti all’IR secondo le regole generali applicabili ai redditi di capitale mobile. Il fatto generatore dell’imposizione decorre dal 1° gennaio 2020.
Casi particolari e limiti
- L’esenzione non si applica ai proventi dei premi versati a partire dal 10 ottobre 2019, anche se il contratto è stato sottoscritto prima del 1983.
- La franchigia annuale non riguarda i proventi esenti (primo comparto).
- La separazione in comparti è indispensabile per evitare una tassazione errata in caso di riscatto parziale o totale.
Esempi di calcolo non applicabili
Nessun esempio concreto è fornito qui, poiché le regole si applicano in modo deterministico in base alle date di versamento dei premi e di generazione dei proventi.