TLDR: È necessario considerare un’aliquota del 25 % per gli investimenti realizzati nella Francia metropolitana nel 2009 e nel 2010, e un’aliquota del 20 % per quelli realizzati nel 2011 e nel 2012, secondo l’aliquota ordinaria indicata dalla fonte. A partire dal 2011, l’aliquota può essere modulata in base alla prestazione energetica globale dell’abitazione. Regole particolari riguardano in particolare l’aliquota del 6 % e gli acquisti realizzati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.
Le aliquote indicate per gli investimenti nella Francia metropolitana
Per gli investimenti realizzati nella Francia metropolitana nel 2009 e nel 2010, l’aliquota della riduzione d’imposta è fissata al 25 %.
Per gli investimenti realizzati nel 2011 e nel 2012, l’aliquota indicata è del 20 %. Questa aliquota deve essere intesa come l’aliquota ordinaria menzionata nella disposizione di riferimento, senza pregiudicare le riduzioni o modulazioni che possono applicarsi in base alla situazione dell’investimento.
La modulazione legata alla prestazione energetica
A partire dal 2011, le aliquote applicabili agli investimenti situati nella Francia metropolitana sono modulate in base al livello di prestazione energetica globale dell’abitazione.
Gli elementi disponibili non riproducono la totalità della griglia che consente di associare ciascun livello di prestazione energetica a un’aliquota precisa. Non è quindi possibile ricostituire una tabella completa delle aliquote applicabili sulla base dei soli elementi disponibili.
È prevista un’eccezione per alcune abitazioni acquistate allo stato futuro di ultimazione entro il 31 gennaio 2011 al più tardi, quando un contratto preliminare di prenotazione è stato firmato e depositato presso il notaio o registrato presso il servizio delle imposte entro il 31 dicembre 2010 al più tardi. Gli elementi disponibili non precisano tutti gli effetti di questa eccezione sull’aliquota applicabile.
Le situazioni particolari relative all’aliquota del 6 %
Per alcune abitazioni per le quali la richiesta del permesso di costruire è stata depositata entro il 31 dicembre 2011 al più tardi, quando non è dimostrato il livello di prestazione energetica globale richiesto, la riduzione d’imposta si applica all’aliquota del 6 %.
Questa aliquota del 6 % non costituisce l’aliquota ordinaria generale del regime Scellier. Corrisponde a una situazione particolare legata alla prestazione energetica e alla data di deposito della richiesta del permesso di costruire.
Un’aliquota del 6 % per periodo triennale può inoltre costituire un complemento della riduzione d’imposta quando la locazione continua a essere concessa nel settore intermedio dopo il periodo iniziale di impegno. Questo complemento è distinto dall’aliquota principale della riduzione d’imposta.
Le riduzioni applicabili nel 2011 e nel 2012
Le aliquote della riduzione d’imposta sono state oggetto di una riduzione del 10 % per gli investimenti realizzati nel 2011, fatte salve le eccezioni previste dai testi normativi. Una nuova riduzione del 15 % si applica a partire dal 1° gennaio 2012, anch’essa fatte salve le eccezioni.
Gli elementi disponibili non consentono di calcolare qui tutte le aliquote risultanti da queste riduzioni né di identificare tutte le eccezioni. Non si devono quindi applicare meccanicamente queste percentuali all’aliquota del 25 % o del 20 % senza verificare l’esatta situazione dell’investimento.
Gli acquisti realizzati tra gennaio e marzo 2013
Per gli acquisti realizzati dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 nell’ambito della proroga condizionata del regime, l’aliquota applicabile è quella in vigore al 31 dicembre 2012 per le abitazioni acquistate nel 2012.
Questa regola non crea una nuova aliquota autonoma. Rinvia all’aliquota applicabile nel 2012 e presuppone che siano soddisfatte le condizioni della proroga, in particolare l’impegno a realizzare l’investimento assunto entro il 31 dicembre 2012 al più tardi.
Gli elementi disponibili non descrivono nel dettaglio tutte le condizioni di questa proroga.