TLDR: Nel diritto francese, occorre fare riferimento principalmente al decreto n. 2016-1683 del 5 dicembre 2016 e all’articolo 1649 AC del CGI. Il decreto precisa le regole dello standard comune di comunicazione, mentre l’articolo 1649 AC disciplina gli obblighi delle istituzioni finanziarie e dei titolari dei conti. Il BOI-INT-AEA-20-20-10-20 commenta gli adempimenti applicabili e la raccolta dell’auto-certificazione; costituisce una dottrina amministrativa e non una disposizione legislativa autonoma.
Il decreto n. 2016-1683 del 5 dicembre 2016
Questo decreto stabilisce le regole e le procedure francesi relative allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, denominato «standard comune di comunicazione». In tale contesto, l’istituzione finanziaria raccoglie un’auto-certificazione che indica la residenza o le residenze fiscali e, se del caso, i numeri di identificazione fiscale (NIF) richiesti.
Per l’apertura di un nuovo conto finanziario, gli articoli 46 e 53 del decreto prevedono che la persona fisica o l’entità fornisca le informazioni richieste mediante un’auto-certificazione. Quando il titolare è un’entità non finanziaria passiva, le informazioni riguardano anche le persone fisiche che la controllano.
L’articolo 1649 AC del CGI
L’articolo 1649 AC, I, del CGI impone alle istituzioni finanziarie di attuare gli adempimenti necessari all’identificazione dei conti, dei pagamenti e delle persone. Esse devono in particolare raccogliere gli elementi relativi alle residenze fiscali e, se del caso, i NIF dei titolari dei conti e delle persone fisiche che li controllano.
Il II del medesimo articolo prevede gli obblighi dei titolari dei conti nel loro rapporto con le istituzioni finanziarie. Per un nuovo conto, tali obblighi comprendono la fornitura delle informazioni richieste mediante un’auto-certificazione, conformemente alle modalità previste dal decreto.
Il ruolo del BOI-INT-AEA-20-20-10-20
Il BOI-INT-AEA-20-20-10-20 precisa gli adempimenti che l’istituzione finanziaria deve svolgere per raccogliere e valutare i documenti, compresa l’auto-certificazione. Indica in particolare che questa può essere fornita su supporto cartaceo o elettronico, a condizione che l’istituzione possa identificare senza ambiguità il titolare del conto e conservare una traccia che ne consenta la conferma.
Il BOI precisa inoltre che l’auto-certificazione deve consentire di identificare tutte le residenze fiscali pertinenti e deve rimanere coerente con le informazioni detenute dall’istituzione finanziaria. Tali indicazioni spiegano l’applicazione pratica del decreto e dell’articolo 1649 AC; non sostituiscono tali testi.
Coordinamento con il CRS
Il CRS costituisce il quadro internazionale di riferimento dello standard comune di comunicazione. Gli elementi espressamente stabiliti nelle fonti esaminate sono tuttavia i testi francesi che attuano tale quadro: il decreto n. 2016-1683 e l’articolo 1649 AC del CGI.
Si può quindi adottare la seguente gerarchia: l’articolo 1649 AC fornisce il fondamento legale degli obblighi, il decreto ne precisa le regole e le procedure, e il BOI-INT-AEA-20-20-10-20 ne commenta l’applicazione amministrativa.