Quali sono le categorie specifiche escluse dalla tassazione in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 31 agosto 2026

TLDR: In Francia, alcune categorie di operazioni, beni o contribuenti sono escluse dalla tassazione in contesti fiscali specifici. Le principali esclusioni riguardano le operazioni sull’oro da investimento (esenzione IVA), alcune categorie di lavoratori autonomi come gli artisti-autori (esenzione dalla cotisation foncière des entreprises), i trust senza scopo di lucro o pensionistici (esclusione dall’impôt sur la fortune immobilière) e le livraisons à soi-même in condizioni particolari (non assoggettamento all’IVA). Queste esenzioni sono regolate da norme precise e presentano condizioni e limiti dettagliati.

Oro da investimento: esenzione IVA

Le operazioni che coinvolgono oro da investimento sono generalmente esenti da IVA, con eccezioni limitate. L’oro da investimento include lingotti, placchette e monete che rispettano i requisiti di purezza e forma stabiliti dall’art. 298 sexdecies A del Code général des impôts (CGI). L’esenzione si applica automaticamente per le vendite a clienti non assoggettati all’IVA e per gli acquisti intracomunitari o le importazioni di oro da investimento. Tuttavia, per le vendite tra operatori professionali (B2B) relative a lingotti o placchette, è possibile optare per la tassazione. Questa opzione deve essere esplicitamente indicata in fattura con la menzione «Application des articles 348 et 351 de la directive 2006/112/CE». Le monete, invece, non possono essere oggetto di questa opzione e restano sempre esenti.

Esenzioni dalla cotisation foncière des entreprises (CFE)

Alcune categorie di lavoratori autonomi e attività sono esentate dal pagamento della cotisation foncière des entreprises (CFE). Tra queste:

  1. Artisti-autori, come pittori, scultori, fotografi autori e autori letterari, drammatici o musicali, che vendono esclusivamente il prodotto della loro arte. L’esenzione è valida solo se l’attività è riconosciuta come tale dal Code de la sécurité sociale (art. L. 382-1) e non include la vendita di altri beni o servizi. Sono esclusi gli autori di software.

  2. Istituzioni educative che operano in base a un contratto o una convenzione con lo Stato, come scuole secondarie, università ed enti consolari.

  3. Locatori occasionali che affittano una parte della propria abitazione principale, a condizione che la locazione non abbia carattere periodico e che i prezzi siano considerati «ragionevoli». Per gli affitti in meublé, l’esenzione può essere esclusa da deliberazioni comunali specifiche.

Esenzioni parziali per la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I terreni classificati nelle categorie 1–6 e 8–9 secondo l’istruzione ministeriale del 31 dicembre 1908 beneficiano di un’esenzione parziale del 30% sulla taxe foncière sur les propriétés non bâties. Questa riduzione non si applica ai terreni già totalmente esenti in base ad altre disposizioni del CGI, come gli articoli 1394 B, 1394 C e 1395.

Esclusioni dall’impôt sur la fortune immobilière (IFI) per i trust

Alcuni trust sono esclusi dall’impôt sur la fortune immobilière (IFI) se soddisfano condizioni specifiche:

  1. Trust irrevocabili i cui beneficiari esclusivi sono organizzazioni senza scopo di lucro, come definite dagli articoli 795 e 795-0 A del CGI. È necessario che l’amministratore del trust sia soggetto alla legge di uno Stato che ha una convenzione di assistenza amministrativa con la Francia per combattere frodi ed evasione fiscale.

  2. Trust costituiti per gestire diritti pensionistici acquisiti dai beneficiari in ambito professionale, come i regimi pensionistici aziendali. Anche in questo caso, l’amministratore del trust deve essere soggetto alla legge di uno Stato con una convenzione di assistenza amministrativa con la Francia.

Livraisons à soi-même: casi di non tassazione IVA

Le livraisons à soi-même (autoforniture) non sono tassate in tre casi specifici:

  1. Se l’IVA a monte non è stata detratta al momento dell’acquisto dei beni o servizi.

  2. Se i beni o servizi sono destinati fin dall’acquisto a usi non aziendali, come l’uso privato del titolare.

  3. Nel caso di donazioni a associazioni riconosciute di utilità pubblica che operano in ambiti umanitari, educativi o sociali, secondo l’art. 273 septies D del CGI.

Tuttavia, questa esenzione non si applica ai beni immobili, che rimangono soggetti a regolarizzazioni globali ai sensi dell’art. 207 dell’Annexe II del CGI.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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