TLDR: L’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie di beni in Francia è subordinata a sei condizioni cumulative. Se anche una sola non è soddisfatta, il venditore deve applicare l’IVA francese. Le condizioni riguardano la natura onerosa della cessione, lo status del venditore, la spedizione o il trasporto del bene fuori dalla Francia verso un altro Stato membro, lo status e l’identificazione dell’acquirente, nonché la presentazione dell’elenco riepilogativo (DEB).
Condizioni generali per l’esenzione
L’esenzione si applica solo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- La cessione è effettuata a titolo oneroso.
- Il venditore è un soggetto passivo IVA che agisce in tale veste.
- Il bene è spedito o trasportato fuori dalla Francia dal venditore, dall’acquirente o da un terzo per loro conto, a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea.
- L’acquirente è un soggetto passivo IVA o una persona giuridica non soggetta, identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso dalla Francia, e non beneficia, in tale Stato, di un regime derogatorio che gli consenta di non assoggettare a IVA i suoi acquisti intracomunitari.
- L’acquirente ha comunicato il proprio numero di identificazione IVA al venditore, e tale numero è stato verificato da quest’ultimo. Se il numero è rilasciato dalla Francia o non viene comunicato, l’esenzione non si applica.
- Il venditore ha presentato l’elenco riepilogativo (DEB) previsto dall’articolo 289 B del CGI, contenente le informazioni richieste, salvo giustificazione di un inadempimento.
La semplice indicazione del numero IVA dell’acquirente sulla fattura non è sufficiente a dimostrare il rispetto delle condizioni.
Esclusioni e casi particolari
L’esenzione non si applica:
- alle cessioni di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o antichità effettuate da rivenditori soggetti passivi che applicano le disposizioni dell’articolo 297 A del CGI (regime marginale).
- se il fornitore sapeva o non poteva ignorare che il destinatario presunto della spedizione o del trasporto non aveva un’attività reale.
In caso di cessioni successive degli stessi beni con un unico trasporto intracomunitario (operazioni a catena), l’esenzione si applica alla cessione effettuata all’operatore intermedio nella catena.
Le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi sono esenti se sono soddisfatte le condizioni generali.
Obblighi dichiarativi
Il venditore deve dimostrare con qualsiasi mezzo la realtà della spedizione o del trasporto dei beni fuori dalla Francia. Le prove possono essere dirette (documento di trasporto, fattura del vettore, contratto di assicurazione) o indirette (corrispondenza commerciale, ordine d’acquisto, conferma scritta di ricezione).
L’esenzione è revocata se il fornitore non ha presentato l’elenco riepilogativo (DEB) o se questo è incompleto, salvo giustificazione nei confronti dell’amministrazione fiscale.
Sanzioni e conseguenze
Se anche una sola condizione non è soddisfatta, il venditore deve applicare l’IVA francese sulla cessione. L’amministrazione fiscale può richiedere il pagamento dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi di mora.