Quali sono le conseguenze della rinuncia al meccanismo di ritenuta alla fonte per gli autori di opere dell’ingegno?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 3 settembre 2026

TLDR: La rinuncia al meccanismo di ritenuta alla fonte trasforma l’autore in soggetto passivo IVA, secondo le condizioni di diritto comune, per tutte le operazioni imponibili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica al servizio delle imposte delle imprese (SIE). Si applica a tutti i diritti percepiti dall’autore, copre un periodo minimo di cinque anni (rinnovabile tacitamente) e deve essere notificata per iscritto, con ricevuta di ritorno, al SIE e a tutti gli editori, organismi di gestione collettiva e produttori interessati.

Conseguenze fiscali immediate

La rinuncia comporta l’obbligo per l’autore di dichiarare e pagare l’IVA secondo le regole di diritto comune per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Tale obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo alla notifica della rinuncia al SIE.

Portata della rinuncia

La rinuncia si applica a tutti i diritti percepiti dall’autore, senza eccezioni, e riguarda anche tutti gli editori, organismi di gestione collettiva e produttori che gli corrispondono i diritti. È valida per l’autore stesso e per tutti i terzi sopra menzionati.

Formalità di notifica

La rinuncia deve essere formulata per iscritto e inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio delle imposte delle imprese (SIE) del luogo di esercizio della professione. L’autore deve poi trasmettere, senza indugio e con le stesse modalità, una copia di tale lettera e la prova del suo invio al SIE a tutti gli editori, organismi di gestione collettiva e produttori interessati.

Durata e rinnovo

La rinuncia copre obbligatoriamente un periodo di cinque anni, compresa l’anno della dichiarazione. È rinnovabile tacitamente per un nuovo periodo di cinque anni, salvo richiesta di ritorno al regime della ritenuta presentata nei trenta giorni precedenti la scadenza di ogni periodo. In caso di beneficio di un rimborso del credito IVA (articolo 271 del CGI) durante o al termine del periodo di rinuncia, questa viene automaticamente rinnovata per un nuovo periodo di cinque anni.

Ritorno al regime della ritenuta

Il ritorno al regime della ritenuta alla fonte deve essere richiesto per iscritto, con ricevuta di ritorno, al SIE e a tutti gli editori, organismi di gestione collettiva e produttori interessati. Tale richiesta deve essere presentata nei trenta giorni precedenti la fine del periodo coperto dalla rinuncia, secondo le stesse modalità della rinuncia stessa.

Regime fiscale applicabile dopo la rinuncia

Se il volume d’affari dell’autore non supera i limiti della franchigia, ne beneficia, a meno che non abbia optato per il pagamento dell’IVA. In caso contrario, o se ha optato per il pagamento dell’IVA, è soggetto a tutti gli obblighi previsti per i contribuenti di questa imposta, fatte salve le disposizioni specifiche per gli autori.

Assenza di rinuncia

In assenza di rinuncia formalizzata secondo le modalità previste, l’autore rimane soggetto all’obbligo di ritenuta alla fonte per tutti i diritti percepiti.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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