TLDR: Il regime reale semplificato alleggerisce gli obblighi contabili e dichiarativi per le piccole e medie imprese, mantenendo un’imposizione basata sull’utile reale. Le differenze riguardano la tenuta della contabilità, la valorizzazione delle scorte, i giustificativi delle spese e i documenti da allegare alla dichiarazione. Il passaggio tra i due regimi è possibile a determinate condizioni.
Base giuridica comune
Entrambi i regimi si basano sull’imposizione dell’utile reale, conformemente agli articoli da 53 A a 57 del Codice Generale delle Imposte (CGI). Il regime semplificato applica misure di semplificazione specifiche, senza mettere in discussione questo principio.
Obblighi contabili alleggeriti
Nel regime reale semplificato, la contabilità può essere semplificata:
- Registrazione quotidiana dei soli incassi e pagamenti.
- Rilevazione dei crediti e debiti alla chiusura dell’esercizio, salvo opzione per le spese generali pagate a scadenze regolari (periodicità ≤ 1 anno).
- Valorizzazione delle scorte al costo di acquisto o al valore di mercato alla chiusura, se inferiore al costo. È possibile una valutazione forfettaria, tranne per le materie prime acquistate e gli anticipi alle colture.
- Registrazione forfettaria delle spese di carburante per gli spostamenti professionali secondo un barème annuale.
- Esenzione dalla giustificazione delle spese generali accessorie pagate in contanti, entro il limite dell’1‰ del fatturato realizzato e con un minimo di 152 €.
Dichiarazione dei risultati
Le imprese in regime reale semplificato dichiarano i risultati annualmente, come nel regime reale normale, ma con documenti alleggeriti:
- Un conto semplificato che evidenzi il risultato fiscale.
- Una tabella delle immobilizzazioni e degli ammortamenti.
- Un bilancio semplificato a supporto della dichiarazione.
Alcune imprese possono beneficiare di un’esenzione fiscale dal bilancio a determinate condizioni.
Passaggi tra regimi
- Opzione per il regime reale normale: Le imprese in regime semplificato possono optare per il regime reale normale notificando l’amministrazione prima del 1° febbraio del primo anno di applicazione.
- Passaggio automatico: Se un’impresa supera le soglie di fatturato previste per il regime semplificato, passa automaticamente al regime reale normale a partire dal primo esercizio successivo al periodo triennale considerato.
Caratteristiche condivise
Entrambi i regimi impongono l’utile reale, ma il regime semplificato riduce i vincoli amministrativi pur rispettando i principi contabili generali. Le semplificazioni sono una facoltà, non un obbligo.