Quali sono le eccezioni e i regimi particolari per l’utilizzo del numero di partita IVA intracomunitario?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 31 agosto 2026

TLDR: Il numero di partita IVA intracomunitario in Francia presenta eccezioni e regimi particolari per i soggetti passivi non stabiliti in Francia che utilizzano regimi speciali UE, gli agricoltori in regime di rimborso forfetario, le vendite a distanza di beni importati (IOSS), i mandatari internazionali e i soggetti passivi occasionali.

Soggetti passivi non stabiliti in Francia e regimi speciali UE

I soggetti passivi non stabiliti in Francia che utilizzano regimi speciali UE in un altro Stato membro, come l’OSS o l’IOSS, non sono tenuti a richiedere un numero di partita IVA francese. Questa esenzione si applica solo se le operazioni sono coperte da questi regimi speciali. L’identificazione rimane obbligatoria per gli acquisti intracomunitari (AIC) che superano la soglia di 10.000 € annui o per le importazioni non coperte da tali regimi.

Agricoltori e regime di rimborso forfetario

Gli agricoltori in regime di rimborso forfetario sono generalmente esentati dall’IVA sulle vendite dei loro prodotti. Tuttavia, devono richiedere un numero di partita IVA intracomunitario se effettuano acquisti intracomunitari (AIC) che superano la soglia di 10.000 € annui o importazioni di beni soggetti a IVA. Il numero di partita IVA deve essere indicato sulle fatture emesse per le vendite intra-UE.

Vendite a distanza e regime IOSS

Il regime IOSS è dedicato alle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi di valore non superiore a 150 €. Gli operatori che utilizzano questo regime ricevono un numero IOSS specifico, attribuito dall’amministrazione fiscale francese o da quella di un altro Stato membro dell’UE. Tale numero è esclusivo di questo regime e non può essere utilizzato per altri tipi di operazioni. In caso di cambio di intermediario, un nuovo numero IOSS viene attribuito automaticamente.

Soggetti passivi occasionali e operazioni esentate

I soggetti passivi occasionali, ovvero coloro che effettuano operazioni sporadiche di vendita di beni o prestazioni di servizi, non sono tenuti a richiedere un numero di partita IVA intracomunitario. Inoltre, i soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni in reverse charge, importazioni esentate o vendite a distanza di beni importati già coperte dal regime IOSS non sono obbligati a identificarsi.

Obblighi di indicazione del numero di partita IVA

Il numero di partita IVA intracomunitario deve essere obbligatoriamente indicato su:

Eccezioni e regimi particolari

Alcune eccezioni e regimi particolari si applicano ai soggetti passivi non stabiliti in Francia, agli agricoltori in regime di rimborso forfetario, alle vendite a distanza di beni importati, ai mandatari internazionali e ai soggetti passivi occasionali. Questi regimi specifici consentono di semplificare gli obblighi fiscali e facilitare gli scambi intracomunitari.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

Calcola la tua imposta con Solvo

Fonti ufficiali

← Torna al blog