TLDR: Le attività di co-consumo in Francia beneficiano di un regime di non imposizione se rispettano due criteri principali: la partecipazione attiva del prestatore e il rispetto dei costi diretti. Le persone fisiche possono usufruirne, ma non le persone giuridiche o coloro che esercitano un’attività professionale.
Condizioni di esenzione
Per beneficiare dell’esenzione fiscale, le attività di co-consumo devono rispettare due condizioni cumulative:
- Partecipazione attiva del prestatore: Il prestatore deve beneficiare anch’egli dell’attività. Ad esempio, nel caso del carpooling, il conducente deve essere anche passeggero.
- Rispetto dei costi diretti: Le somme richieste non devono superare la quota dei costi diretti sostenuti, escludendo la parte del prestatore.
Se una di queste condizioni non è rispettata, i redditi diventano imponibili secondo le regole di diritto comune.
Chi può beneficiare dell’esenzione?
L’esenzione fiscale per le attività di co-consumo si applica esclusivamente alle persone fisiche che condividono le spese nell’ambito di attività a cui partecipano attivamente. Ad esempio, un automobilista che propone un carpooling e chiede un contributo per la benzina e i pedaggi beneficia del regime agevolato, a condizione di non realizzare alcun profitto e di partecipare al viaggio in qualità di passeggero.
Al contrario, non beneficiano dell’esenzione:
- Le persone giuridiche (società, associazioni con attività economica).
- Colororo che esercitano l’attività in modo professionale o imprenditoriale, anche occasionale.
- Colororo che richiedono somme che superano i costi diretti sostenuti (inclusa una quota di profitto).
Attività escluse dal regime di co-consumo
Non tutte le attività di condivisione rientrano nel regime agevolato. Sono espressamente escluse:
- I servizi professionali, anche occasionali (ad esempio, uno chef che organizza cene a pagamento per sconosciuti).
- Le attività esercitate da persone giuridiche (ad esempio, una società che noleggia barche).
- I trasporti pubblici o commerciali, anche organizzati tra privati (ad esempio, un bus noleggiato con orari fissi).
- Le situazioni in cui il prestatore non partecipa all’attività (ad esempio, affittare un appartamento senza abitarci).
In questi casi, i redditi sono imponibili secondo le regole ordinarie (imposta sul reddito, IVA se applicabile, ecc.). Le piattaforme devono segnalare queste transazioni se superano le soglie previste.
Documentazione e prove da conservare
Per beneficiare dell’esenzione non è necessario presentare una dichiarazione specifica, ma è possibile conservare prove che dimostrino:
- La natura condivisa dell’attività.
- Il calcolo dei costi diretti e la loro ripartizione.
In caso di controllo, l’amministrazione fiscale può richiedere questi documenti per verificare che:
- Non ci sia stato nessun profitto (la somma incassata = costi divisi).
- Il prestatore abbia effettivamente partecipato all’attività (ad esempio, era presente durante il viaggio o il pasto).
Non esistono moduli predefiniti per questa documentazione: sono sufficienti giustificativi chiari e tracciabili.
Differenze con altre attività dell’economia collaborativa
Il co-consumo si distingue dalle altre attività dell’economia collaborativa per due elementi chiave:
- Assenza di scopo di lucro: Nel co-consumo, l’obiettivo è condividere i costi, non generare un profitto. Ad esempio, dividere le spese di un taxi tra amici è co-consumo; offrire tragitti a pagamento come servizio è un’attività imprenditoriale.
- Partecipazione congiunta: Il prestatore deve beneficiare del servizio insieme agli altri. Affittare una stanza della propria casa mentre si abita in un’altra parte dell’alloggio non è co-consumo (rientra piuttosto nel regime degli affitti arredati).
Queste differenze sono fondamentali per determinare se un’attività è esente o imponibile.