Quali sono le eccezioni per le attività di co-consumo?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 29 agosto 2026

TLDR: Le attività di co-consumo in Francia beneficiano di un regime di non imposizione se rispettano due criteri principali: la partecipazione attiva del prestatore e il rispetto dei costi diretti. Le persone fisiche possono usufruirne, ma non le persone giuridiche o coloro che esercitano un’attività professionale.

Condizioni di esenzione

Per beneficiare dell’esenzione fiscale, le attività di co-consumo devono rispettare due condizioni cumulative:

  1. Partecipazione attiva del prestatore: Il prestatore deve beneficiare anch’egli dell’attività. Ad esempio, nel caso del carpooling, il conducente deve essere anche passeggero.
  2. Rispetto dei costi diretti: Le somme richieste non devono superare la quota dei costi diretti sostenuti, escludendo la parte del prestatore.

Se una di queste condizioni non è rispettata, i redditi diventano imponibili secondo le regole di diritto comune.

Chi può beneficiare dell’esenzione?

L’esenzione fiscale per le attività di co-consumo si applica esclusivamente alle persone fisiche che condividono le spese nell’ambito di attività a cui partecipano attivamente. Ad esempio, un automobilista che propone un carpooling e chiede un contributo per la benzina e i pedaggi beneficia del regime agevolato, a condizione di non realizzare alcun profitto e di partecipare al viaggio in qualità di passeggero.

Al contrario, non beneficiano dell’esenzione:

Attività escluse dal regime di co-consumo

Non tutte le attività di condivisione rientrano nel regime agevolato. Sono espressamente escluse:

In questi casi, i redditi sono imponibili secondo le regole ordinarie (imposta sul reddito, IVA se applicabile, ecc.). Le piattaforme devono segnalare queste transazioni se superano le soglie previste.

Documentazione e prove da conservare

Per beneficiare dell’esenzione non è necessario presentare una dichiarazione specifica, ma è possibile conservare prove che dimostrino:

In caso di controllo, l’amministrazione fiscale può richiedere questi documenti per verificare che:

Non esistono moduli predefiniti per questa documentazione: sono sufficienti giustificativi chiari e tracciabili.

Differenze con altre attività dell’economia collaborativa

Il co-consumo si distingue dalle altre attività dell’economia collaborativa per due elementi chiave:

  1. Assenza di scopo di lucro: Nel co-consumo, l’obiettivo è condividere i costi, non generare un profitto. Ad esempio, dividere le spese di un taxi tra amici è co-consumo; offrire tragitti a pagamento come servizio è un’attività imprenditoriale.
  2. Partecipazione congiunta: Il prestatore deve beneficiare del servizio insieme agli altri. Affittare una stanza della propria casa mentre si abita in un’altra parte dell’alloggio non è co-consumo (rientra piuttosto nel regime degli affitti arredati).

Queste differenze sono fondamentali per determinare se un’attività è esente o imponibile.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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