TLDR: In Francia, alcuni indennizzi sono esenti dall’imposta sul reddito o dall’imposta sulle società a seconda della loro natura. I principali riguardano gli indennizzi giornalieri per malattie gravi, le gratifiche di stage entro il limite del SMIC annuo e gli indennizzi per nazionalizzazione o esproprio all’estero.
Indennizzi giornalieri per malattie gravi
Gli indennizzi giornalieri versati dagli organismi di sicurezza sociale alle persone affette da una patologia che richiede un trattamento prolungato e una terapia particolarmente costosa sono esenti dall’imposta sul reddito. Questa esenzione è espressamente prevista dall’articolo 154 bis A del CGI e si applica unicamente a queste situazioni mediche specifiche.
Gratifiche di stage
Le gratifiche versate ai tirocinanti nell’ambito di uno stage o di un periodo di formazione in ambiente professionale sono esenti dall’imposta sul reddito, entro il limite annuo dell’importo del SMIC. Questa esenzione è disciplinata dall’articolo 81 bis del CGI e riguarda esclusivamente le gratifiche di stage.
Indennizzi per nazionalizzazione o esproprio all’estero
Gli indennizzi concessi a persone fisiche o giuridiche francesi in caso di nazionalizzazione, esproprio o misure restrittive simili adottate da un governo straniero sono esenti dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulle società. Questo regime è previsto dall’articolo 238 bis C del CGI.
Indennizzi per pregiudizio commerciale
Gli indennizzi che hanno come unico obiettivo quello di risarcire un pregiudizio commerciale, senza costituire la controprestazione di una prestazione di servizi o di una fornitura di beni, non sono soggetti all’IVA. Questa esclusione è confermata dalla giurisprudenza e dai commenti amministrativi.
Limiti e condizioni di applicazione
Le esenzioni menzionate sono strettamente disciplinate dalla legge e si applicano solo nei casi specifici definiti dal CGI. Non è prevista alcuna esenzione generale per altri tipi di indennizzi, come quelli legati alla mobilità geografica o alla risoluzione del contratto di lavoro, salvo disposizioni specifiche non trattate in questa sede.
Esclusioni esplicite
Gli indennizzi di licenziamento, di risoluzione consensuale o di dimissioni volontarie, nonché le indennità di mobilità geografica, restano imponibili secondo le regole generali, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.