Quali sono le esenzioni fiscali per le società estere di navigazione marittima o aerea in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 4 settembre 2026

TLDR: Le società estere di navigazione marittima o aerea possono essere esentate dall’imposta sulle società in Francia per gli utili derivanti dallo sfruttamento di navi o aeromobili esteri, a condizione che sia concessa un’esenzione reciproca ed equivalente alle imprese francesi. Questa esenzione è disciplinata dall’articolo 246 del CGI e da accordi diplomatici. Sono previste regole specifiche per le imprese belghe.

Esenzione generale soggetta a condizione di reciprocità

L’articolo 246 del Code général des impôts (CGI) prevede che gli utili realizzati in Francia da imprese estere di navigazione marittima o aerea, derivanti dallo sfruttamento di navi o aeromobili esteri, siano esentati dall’imposta sulle società. Questa esenzione è subordinata all’esistenza di un’esenzione reciproca ed equivalente concessa alle imprese francesi di stessa natura. Le modalità precise, compresi i tributi interessati, sono stabilite da accordi diplomatici e da decreti specifici per ogni paese, controfirmati dal ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inclusione degli utili nella base imponibile francese

Gli utili realizzati da imprese francesi di navigazione marittima o aerea nei paesi che hanno concesso l’esenzione reciproca sono compresi nella base imponibile dell’imposta dovuta in Francia da queste imprese. Questa disposizione mira a bilanciare il trattamento fiscale tra gli Stati.

Caso particolare delle imprese belghe

Le imprese di navigazione marittima o aerea il cui sede di direzione effettiva è situata in Belgio non sono imponibili in Francia sugli utili derivanti dallo sfruttamento, in traffico internazionale, di navi o aeromobili, anche in caso di presenza di uno stabilimento stabile in Francia. Questa regola si applica a partire dal 1° gennaio 1976.

Tassazione esclusiva in Francia per le imprese francesi con stabilimento in Belgio

Al contrario, le imprese francesi di navigazione marittima o aerea la cui sede di direzione effettiva è in Francia sono imponibili esclusivamente in Francia sugli utili derivanti dallo sfruttamento, in traffico internazionale, di navi o aeromobili realizzato tramite uno stabilimento stabile situato in Belgio.

Quadro giuridico e applicazione

L’esenzione è strettamente disciplinata dal CGI e dalle convenzioni fiscali internazionali. Le modalità pratiche (accordi diplomatici, decreti) variano a seconda dei paesi partner. Nessuna esenzione è concessa senza previa verifica della reciprocità e dell’equivalenza dei trattamenti fiscali.

Limiti ed esclusioni

L’esenzione non si applica agli utili non collegati allo sfruttamento di navi o aeromobili esteri. Inoltre, è limitata ai paesi che hanno sottoscritto un accordo di reciprocità con la Francia. Le imprese devono dimostrare la propria eleggibilità in base ai criteri legali.

Esempi di paesi interessati

Il Belgio è esplicitamente citato come paese partner per il quale si applicano regole specifiche. Altri paesi possono essere interessati, ma la loro inclusione dipende dall’esistenza di accordi diplomatici conformi all’articolo 246 del CGI.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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