TLDR: Le fonti ufficiali sono il Codice generale delle imposte (CGI) e il Bollettino Ufficiale delle Finanze Pubbliche (BOFiP). Questi testi disciplinano gli obblighi dichiarativi degli operatori di piattaforme e dei prestatori non residenti, compresi i regimi particolari, i termini e le modalità di dichiarazione.
Fonti ufficiali principali
Gli obblighi dichiarativi dei prestatori di servizi non stabiliti in Francia sono definiti da due fonti ufficiali:
- Il Codice generale delle imposte (CGI), che contiene gli articoli normativi applicabili.
- Il Bollettino Ufficiale delle Finanze Pubbliche (BOFiP), che specifica le modalità di applicazione e le interpretazioni amministrative.
Obblighi degli operatori di piattaforme
Gli operatori di piattaforme che mettono in relazione venditori o prestatori con acquirenti per via elettronica sono soggetti a obblighi dichiarativi e di diligenza. Questi obblighi sono regolati dagli articoli da 1649 ter A a 1649 ter E del CGI e si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023. Essi sostituiscono il dispositivo precedente "Écollab" (articolo 242 bis del CGI), che rimane valido unicamente per la campagna dichiarativa 2023 (operazioni 2022).
Regime particolare per i prestatori non stabiliti nell’UE
I prestatori di servizi non stabiliti nell’Unione europea possono beneficiare di un regime particolare di dichiarazione e pagamento previsto all’articolo 298 sexdecies F del CGI. Questo regime si applica alle prestazioni di servizi fornite nell’UE a persone non soggette, stabilite, domiciliate o residenti abitualmente in uno Stato membro.
Registro e conservazione delle informazioni
Gli operatori di piattaforme devono tenere un registro annuale delle azioni intraprese e delle informazioni utilizzate per adempiere ai loro obblighi di diligenza e dichiarativi. Questo registro deve essere conservato e messi a disposizione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFiP) su richiesta.
Modalità e termini di dichiarazione
Le dichiarazioni devono essere trasmesse per via elettronica all’amministrazione fiscale francese. Il termine di trasmissione è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale sono state effettuate le operazioni dichiarate. In caso di termine aggiuntivo per le diligenze sui venditori o prestatori già registrati, una dichiarazione rettificativa deve essere presentata al più tardi il 31 gennaio dell’anno N+2 per le operazioni effettuate in N.
Sanzioni e revoca del numero di registrazione
In caso di mancato rispetto degli obblighi dichiarativi, l’amministrazione fiscale può revocare il numero di registrazione univoco del prestatore di servizi. Questa revoca avviene dopo un termine di 3 mesi per la regolarizzazione, seguito da un termine aggiuntivo di 30 giorni se la situazione non viene regolarizzata.