TLDR: La dichiarazione europea dei servizi (DES) è obbligatoria per i lavoratori autonomi in Francia che forniscono prestazioni di servizi a soggetti passivi IVA in altri Stati membri dell'UE. L'accesso avviene tramite il teleservizio DES sul portale delle dogane francesi, ad eccezione dei soggetti in regime di franchigia in base, che possono utilizzare il modulo CERFA n° 13964.
Chi è tenuto a presentare la DES
La dichiarazione europea dei servizi deve essere presentata dalle persone fisiche o giuridiche che soddisfano tre condizioni cumulative:
- Avere in Francia la sede dell'attività economica, una stabile organizzazione o il domicilio o la residenza abituale.
- Fornire prestazioni di servizi a un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro dell'UE.
- La prestazione deve essere localizzata nello Stato membro del committente secondo le regole di territorialità IVA.
Sono esclusi dall'obbligo:
- I soggetti stabiliti nei Dipartimenti d'Oltremare (DOM) francesi.
- Le prestazioni non imponibili nello Stato membro del committente per utilizzo effettivo extra-UE.
- Le prestazioni la cui territorialità non segue la regola generale del luogo del committente.
Accesso al teleservizio DES
Per accedere alla dichiarazione online, è necessario:
- Disporre di un numero di identificazione IVA francese valido.
- Utilizzare il portale delle dogane francesi (www.douane.gouv.fr), dove sono disponibili la compilazione diretta (inserimento online, modalità DTI) e l'importazione di file XML privati (modalità DTI+).
Il teleservizio offre un modulo di simulazione per verificare la correttezza dei dati prima dell'invio e consente l'archiviazione automatica delle dichiarazioni presentate.
Modalità di presentazione: online o cartacea
Procedura online (obbligatoria per default)
La dichiarazione deve essere presentata tramite il teleservizio DES, con due opzioni:
- Compilazione diretta (DTI): inserimento manuale dei dati sul portale.
- Importazione XML (DTI+): caricamento di un file strutturato in formato XML.
Procedura cartacea (eccezionale)
Riservata esclusivamente ai soggetti in regime di franchigia in base (art. 293 B CGI), che possono scegliere di utilizzare il modulo CERFA n° 13964, disponibile sul sito entreprendre.service-public.fr.
Contenuto della dichiarazione
La DES deve includere le seguenti informazioni:
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Dati del prestatore:
- Numero di identificazione IVA francese.
- Indirizzo completo e ragione sociale o denominazione sociale.
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Periodo di riferimento della dichiarazione (trimestrale per i regimi speciali).
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Dati del committente UE:
- Numero di identificazione IVA del committente nello Stato membro di destinazione.
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Importi dichiarati:
- Totale imponibile (al netto dell'IVA) delle prestazioni per le quali il committente è debitore dell'imposta nello Stato membro, arrotondato all'euro più vicino.
- Eventuali acconti incassati relativi a prestazioni soggette ad autoliquidazione.
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Regolarizzazioni commerciali (sconti, ristorni):
- Possono essere globalizzati in un'unica riga per committente, indicando il saldo netto tra importi positivi e negativi.
Scadenze e correzioni
- Obbligo dichiarativo: La DES deve essere presentata a partire dal primo euro di prestazioni soggette, senza soglia di esenzione.
- Periodicità: La dichiarazione è trimestrale per i regimi particolari previsti dall'art. 298 sexdecies CGI.
- Correzioni: Non vi è una scadenza specifica per le rettifiche, ma la dichiarazione deve sempre riflettere il saldo effettivo (positivo o negativo) per ogni committente.
Esclusioni e casi particolari
Non sono tenuti alla presentazione della DES i soggetti che forniscono:
- Prestazioni non imponibili nello Stato membro del committente per utilizzo extra-UE.
- Prestazioni la cui territorialità non segue la regola generale del luogo del committente (es. servizi immobiliari, accesso a manifestazioni culturali).
- Prestazioni autoliquidade dal committente ma esentate per opzione dello Stato membro.