TLDR: Dal 1° gennaio 2022, la gestione dell’IVA all’importazione e in uscita dai regimi sospensivi è di competenza della DGFiP. I soggetti non stabiliti nell’UE devono designare un rappresentante fiscale in Francia, salvo eccezioni. Quest’ultimo deve essere un soggetto stabilito in Francia e impegnarsi per iscritto ad adempiere agli obblighi IVA. In caso di inadempienza, l’IVA e le sanzioni sono dovute dal destinatario dell’operazione imponibile. Un regime transitorio proroga fino al 31 dicembre 2025 la rappresentanza fiscale occasionale per alcuni operatori.
Trasferimento di competenze tra amministrazioni
Dal 1° gennaio 2022, la dichiarazione, la riscossione e il controllo dell’IVA applicabile all’importazione e in uscita dai regimi sospensivi sono trasferiti dalla DGDDI alla DGFiP. Questo trasferimento riguarda tutti i soggetti, siano essi stabiliti o meno in Francia, nonché le persone non soggette ma identificate ai fini IVA in Francia.
Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale
I soggetti non stabiliti nell’Unione europea (UE) devono designare un rappresentante fiscale in Francia per adempiere ai propri obblighi IVA. Questo obbligo non si applica ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE senza stabilimento in Francia, i quali non hanno né l’obbligo né la facoltà di designare un rappresentante fiscale.
Requisiti del rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale deve essere un soggetto stabilito in Francia. Deve impegnarsi per iscritto ad adempiere agli obblighi IVA per conto del soggetto non stabilito nell’UE. In caso di inadempienza dei propri obblighi, l’IVA e le eventuali sanzioni sono dovute dal destinatario dell’operazione imponibile.
Eccezioni all’obbligo di designazione
L’obbligo di designare un rappresentante fiscale non si applica:
- alle persone stabilite in uno Stato non membro dell’UE con il quale la Francia ha un accordo di assistenza reciproca di portata simile a quella prevista dalla Direttiva 2010/24/UE e dal Regolamento (UE) n. 904/2010;
- alle persone non stabilite nell’UE che effettuano esclusivamente operazioni in regime di sospensione del pagamento dell’IVA o cessioni di gas naturale, elettricità, calore o freddo per le quali l’imposta è dovuta in Francia dall’acquirente.
Regime transitorio
Fino al 31 dicembre 2025, è concessa una proroga eccezionale del regime della rappresentanza fiscale occasionale agli operatori che abbiano avviato una procedura di immatricolazione in Francia prima di tale data. I numeri di immatricolazione IVA dei rappresentanti fiscali occasionali rimangono validi fino a tale scadenza.
Responsabilità e sanzioni
In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte del rappresentante fiscale, l’IVA e le eventuali sanzioni sono dovute dal destinatario dell’operazione imponibile. Questa regola mira a garantire il pagamento dell’imposta e a evitare abusi.
Portata delle nuove regole
Le nuove regole si applicano a tutti i soggetti, siano essi stabiliti o meno in Francia, nonché alle persone non soggette ma identificate ai fini IVA in Francia. Riguardano specificamente l’IVA all’importazione e in uscita dai regimi sospensivi.