TLDR: I contribuenti possono applicare già dal 2023 le modifiche dell’articolo 45 della legge n° 2023-1322 (29/12/2023) sull’articolo 50-0 del CGI, ma possono anche mantenere le regole precedenti per il 2023 al fine di evitare una ricostruzione contabile a posteriori.
Contesto legale
Le modifiche introdotte dall’articolo 45 della legge di bilancio per il 2024 (n° 2023-1322 del 29 dicembre 2023) impattano direttamente il regime fiscale degli affitti turistici arredati, come definito all’articolo 50-0 del Code général des impôts (CGI).
Applicazione retroattiva autorizzata
I contribuenti interessati hanno la possibilità di applicare queste nuove regole già a partire dalla tassazione dei redditi dell’anno 2023, senza attendere la loro entrata in vigore ufficiale.
Opzione di mantenimento delle regole precedenti
Per limitare le conseguenze di un’applicazione retroattiva, è esplicitamente ammesso che i contribuenti possano continuare ad applicare ai redditi del 2023 le disposizioni dell’articolo 50-0 del CGI nella versione antecedente alla pubblicazione della legge n° 2023-1322. Questa opzione evita l’obbligo di ricostruire una contabilità commerciale a posteriori per il 2023.
Pubblico interessato
Queste regole di transizione si rivolgono unicamente ai contribuenti interessati dalle modifiche dell’articolo 50-0 del CGI, ovvero coloro la cui attività rientra negli affitti turistici arredati.
Conseguenze pratiche
L’applicazione retroattiva comporta, per i contribuenti che optano per le nuove regole, una ricostruzione contabile per l’anno 2023. Al contrario, coloro che scelgono di mantenere le regole precedenti non devono effettuare questa procedura.
Chiarimenti aggiuntivi
Nessun’altra disposizione retroattiva è prevista per gli anni precedenti al 2023. I contribuenti devono quindi conformarsi o alle nuove regole o a quelle vecchie, senza possibilità di combinazione per l’anno 2023.