TLDR: Gli importi in valuta estera devono essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea noto al primo giorno del mese dell’incasso. È ammessa una semplificazione se il contribuente utilizza un’unica valuta per la propria contabilità.
Base legale e principio generale
La regola di conversione è esplicitamente prevista dall’articolo 299 quinquies del Codice generale delle imposte (CGI). Questo testo impone l’applicazione del tasso di cambio ufficiale dell’UE noto al primo giorno del mese in cui avviene l’incasso.
Metodo di conversione obbligatorio
Per ogni somma incassata in valuta estera, è necessario applicare il tasso di cambio del primo giorno del mese dell’incasso, come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Questo tasso è unico per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese.
Caso particolare: semplificazione per i contribuenti che utilizzano più valute
Se utilizzate più valute e le convertite in una singola valuta di contabilità, potete applicare la conversione per la TSN a partire da questa valuta unica. Questa semplificazione evita di convertire ogni somma individualmente dalla sua valuta di origine.
Portata della regola
La conversione si applica a tutte le somme imponibili incassate in valuta estera, senza distinzione in base alla categoria di servizio imponibile (intermediazione digitale o pubblicità mirata).
Esclusioni e limiti
Nessun altro metodo di conversione (tasso medio, tasso del giorno dell’incasso, ecc.) è autorizzato per la TSN. Le regole specifiche di altre imposte o tasse non si applicano.
Obblighi dichiarativi
Gli importi convertiti devono essere dichiarati in euro nell’ambito degli obblighi legati alla TSN. Non sono previste deroghe per le valute non coperte dal tasso ufficiale dell’UE.