TLDR: Le persone giuridiche francesi soggette all’IS devono dichiarare gli utili o redditi positivi delle entità stabilite in paesi con regime fiscale privilegiato (aliquota d’imposizione inferiore del 40% o più rispetto a quella applicabile in Francia). Questi redditi sono tassabili in Francia secondo le regole di ricostruzione dei risultati, salvo prova che le operazioni abbiano un effetto principalmente non fiscale. L’applicazione di queste regole è coordinata con le convenzioni fiscali internazionali.
Campo di applicazione
Le persone giuridiche stabilite in Francia e soggette all’imposta sulle società (IS) sono interessate se:
- Esercitano un’impresa all’estero;
- Detengono direttamente o indirettamente più del 50% delle azioni, quote, diritti finanziari o diritti di voto in un’entità giuridica stabilita o costituita fuori dalla Francia.
Definizione di regime fiscale privilegiato
Un’entità è soggetta a un regime fiscale privilegiato se:
- Non è imponibile nello Stato o territorio considerato;
- È assoggettata a imposte sugli utili o redditi il cui ammontare è inferiore del 40% o più rispetto all’imposta sugli utili o redditi che avrebbe dovuto pagare in Francia nelle condizioni di diritto comune.
Ricostruzione dei redditi e tassazione
Gli utili o redditi positivi realizzati dall’entità estera sono tassabili in Francia secondo le regole di ricostruzione dei risultati. Questi redditi sono considerati come redditi da capitali mobiliari imponibili nella proporzione delle azioni, quote o diritti finanziari detenuti.
La ricostruzione dei risultati avviene secondo le regole fiscali francesi, in particolare:
- Redazione di un bilancio di apertura per ogni entità o filiale;
- Conversione degli utili o redditi positivi in euro al cambio vigente alla chiusura dell’esercizio.
Eccezioni e limiti
La tassazione non si applica se la persona giuridica francese dimostra che le operazioni dell’entità estera hanno un effetto principalmente diverso da quello fiscale, conformemente al comma III dell’articolo 209 B del CGI.
Coordinamento con le convenzioni fiscali internazionali
L’applicazione delle regole di ricostruzione dei redditi deve essere coordinata con le disposizioni delle convenzioni fiscali internazionali, che possono limitare o escludere l’applicazione delle norme interne.
Casi particolari
I redditi presunti distribuiti da un’entità soggetta a un regime fiscale privilegiato sono tassabili in capo alla persona giuridica francese, anche se non sono oggetto di un pagamento effettivo.