TLDR: I freelance che forniscono servizi digitali a clienti non soggetti passivi nell'UE devono applicare regole specifiche di territorialità IVA. Possono beneficiare dei regimi OSS UE o OSS non-UE a seconda del loro luogo di stabilimento. I servizi B2B seguono la regola generale secondo cui l'IVA è dovuta nello Stato membro del cliente. I servizi B2C sono tassati nello Stato membro di consumo del cliente.
Regimi OSS per i freelance
I freelance stabiliti nell'UE possono optare per il regime OSS UE, che semplifica la dichiarazione e il pagamento dell'IVA in un unico Stato membro. I freelance non stabiliti nell'UE devono utilizzare il regime OSS non-UE, dichiarando l'IVA nello Stato membro di consumo del cliente.
Territorialità dell'IVA
Per i servizi digitali forniti a consumatori finali (B2C), il luogo di tassazione è lo Stato membro in cui il cliente è stabilito, domiciliato o risiede abitualmente. Per i servizi B2B, l'IVA è dovuta nello Stato membro del cliente se quest'ultimo è identificato ai fini IVA.
Obblighi dichiarativi
Le dichiarazioni IVA per i regimi OSS UE e OSS non-UE devono essere presentate elettronicamente, anche in assenza di operazioni imponibili. Le dichiarazioni devono includere:
- il numero di identificazione IVA,
- il valore totale al netto dell’IVA dei servizi per Stato membro di consumo,
- l’ammontare totale dell’IVA.
Servizi digitali interessati
I servizi digitali sono soggetti all'IVA nello Stato membro di consumo del cliente.
Eccezioni e limiti
I freelance non stabiliti nell'UE non possono utilizzare l'OSS UE, ma solo l'OSS non-UE. I servizi digitali forniti a clienti extra-UE non sono soggetti all’IVA UE.
Intermediari
Se un freelance utilizza un intermediario (ad esempio, una piattaforma) che agisce in nome proprio, è l’intermediario a essere considerato il fornitore diretto dei servizi digitali e a dover ottemperare agli obblighi IVA.
Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.