Quali sono le sanzioni in caso di errori nella dichiarazione fiscale in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 4 settembre 2026

TLDR: In Francia, gli errori in una dichiarazione fiscale comportano maggiorazioni del 40% in caso di omissione deliberata o dell’80% in caso di manovre fraudolente o abuso di diritto. Le omissioni o inesattezze nei documenti da produrre sono sanzionate con ammende fisse (150 €) o proporzionali (15 € per infrazione, con un minimo di 60 € e un massimo di 10.000 €). Le sanzioni fiscali si applicano indipendentemente dalle sanzioni penali, senza possibilità di invocare il principio non bis in idem.

Maggiorazioni per errori e omissioni nelle dichiarazioni

Le inesattezze o omissioni riscontrate in una dichiarazione o in un atto che influenzano la base imponibile o la liquidazione dell’imposta, nonché il rimborso indebito di un credito fiscale, comportano una maggiorazione di:

Questa maggiorazione si applica anche alle dichiarazioni presentate fuori termine o agli atti sottoposti tardivamente alla formalità della registrazione, con interessi di mora.

Ammende per documenti non prodotti o inesatti

La mancata presentazione entro i termini di un documento da consegnare all’amministrazione fiscale (esclusi gli articoli 1728 e 1729 del CGI) è sanzionata con un’ammenda fissa di 150 €.

Per i documenti menzionati all’articolo 1729 B del CGI, ogni omissione o inesattezza è punibile con un’ammenda di 15 €, con un minimo di 60 € e un massimo di 10.000 € per i documenti da produrre simultaneamente. Questa ammenda non si applica in caso di prima infrazione commessa nell’anno in corso e nei tre anni precedenti, se l’interessato ha riparato l’infrazione spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell’amministrazione.

Sanzioni specifiche per le dichiarazioni relative ai prezzi di trasferimento

La mancata presentazione entro i termini della dichiarazione n° 2257-SD (CERFA n° 15221) relativa ai prezzi di trasferimento comporta un’ammenda di 150 €. In caso di omissioni o inesattezze in questa dichiarazione, si applicano le ammende previste dall’articolo 1729 B del CGI.

Cumulabilità delle sanzioni fiscali e penali

Le sanzioni fiscali (maggiorazioni, ammende) sono applicabili indipendentemente dalle sanzioni penali. Non è possibile invocare il principio non bis in idem per evitare una doppia sanzione.

Eccezioni e attenuanti

Nessuna sanzione è applicata in caso di prima infrazione per il periodo considerato e per i tre periodi precedenti (N a N-3), se l’errore è corretto spontaneamente. Questa regola si applica anche alle omissioni o inesattezze nelle dichiarazioni presentate entro i termini.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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