TLDR: Le omissioni o inesattezze nei documenti fiscali che non contengono elementi rilevanti per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta sono sanzionate con un’ammenda di 15 € per omissione o inesattezza (min. 60 €, max. 10.000 € per i documenti presentati simultaneamente). Per la dichiarazione prevista dall’articolo 242 sexies del CGI, l’ammenda è portata a 150 € per omissione o inesattezza. Per i documenti con impatto, si applicano le maggiorazioni degli articoli 1728 e 1729 del CGI. Esistono regole specifiche per la TCA, i prezzi di trasferimento, le plusvalenze mobiliari, i registri e il contributo all’audiovisivo pubblico.
Sanzioni generali per documenti senza impatto sull’accertamento o la liquidazione
Le omissioni o inesattezze nei documenti che non contengono elementi rilevanti per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta (es.: dichiarazioni nulle o a credito) comportano un’ammenda di 15 € per omissione o inesattezza. Il totale delle ammende per i documenti presentati simultaneamente non può essere inferiore a 60 € né superiore a 10.000 €. Per la dichiarazione prevista dall’articolo 242 sexies del CGI, l’ammenda è portata a 150 € per omissione o inesattezza.
Le ammende non si applicano in caso di prima infrazione commessa nell’anno civile in corso e nei tre anni precedenti, se l’interessato ha sanato l’infrazione spontaneamente o entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione, oppure in caso di forza maggiore.
Sanzioni per documenti con impatto sull’accertamento o la liquidazione
I documenti che contengono elementi rilevanti per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta sono soggetti alle maggiorazioni previste dagli articoli 1728 e 1729 del CGI. In caso di omissione o inesattezza in un documento presentato in ritardo, le ammende per queste infrazioni si aggiungono all’ammenda per presentazione tardiva.
Sanzioni specifiche per tipo di documento
Dichiarazioni menzionate all’articolo 1406 del CGI e al XVII dell’articolo 34 della legge n° 2010-1658
La mancata presentazione entro i termini comporta un’ammenda di 150 €. Le omissioni o inesattezze in queste dichiarazioni sono sanzionate con un’ammenda di 15 € per omissione o inesattezza, con un minimo di 60 € e un massimo di 150 € per dichiarazione.
Prezzi di trasferimento (dichiarazione n° 2257-SD)
La mancata sottoscrizione entro i termini comporta un’ammenda di 150 €. Le omissioni o inesattezze sono sanzionate secondo l’articolo 1729 B del CGI (15 € per omissione, min. 60 €, max. 10.000 € per i documenti simultanei).
Plusvalenze su beni mobili incorporali
Le omissioni o inesattezze (es.: indirizzo, identità del beneficiario, riferimenti dei conti) sono sanzionate con un’ammenda di 15 € per omissione o inesattezza, con un minimo di 60 € e un massimo di 10.000 € per i documenti presentati simultaneamente. L’ammenda non si applica in caso di prima infrazione sanata spontaneamente o entro trenta giorni, oppure in caso di forza maggiore.
Documenti menzionati all’articolo 1725 del CGI
Le omissioni o inesattezze comportano un’ammenda di 15 € per omissione o inesattezza, con un minimo di 150 € per ogni documento omesso, incompleto o inesatto. L’ammenda dell’articolo 1726 del CGI non si applica se le infrazioni comportano l’applicazione delle sanzioni degli articoli 1729 o 1827 del CGI.
Omissioni di dichiarazione di modifica del conto
Le omissioni di dichiarazione di modifica del conto e le inesattezze o omissioni nelle dichiarazioni comportano un’ammenda di 150 € per omissione o inesattezza, con un massimo di 10.000 € per le informazioni presentate simultaneamente.
Sanzioni per la Tassa sulle acquisizioni di titoli di capitale o assimilati (TCA)
Per i debitori e gli aderenti
- Inesattezze o omissioni nelle informazioni trasmesse: ammenda di 150 € per omissione o inesattezza, senza che il totale superi il 40% della tassa omessa.
- Mancata trasmissione delle informazioni:
- Maggiorazioni del 40% della tassa dovuta (min. 1.000 €) se è dovuto un importo di tassa.
- Ammenda di 1.000 € per dichiarazione mensile se non è dovuto alcun importo di tassa.
- Ritardo nella trasmissione delle informazioni:
- Maggiorazioni del 20% della tassa dovuta (min. 500 €) se è dovuto un importo di tassa.
- Ammenda di 500 € per dichiarazione mensile se non è dovuto alcun importo di tassa.
Le sanzioni per mancata trasmissione e ritardo non sono cumulabili: in caso di mancata trasmissione, si applicano solo le sanzioni per questa infrazione.
Per il depositario centrale della TCA
- Omissione o inesattezza dichiarativa: ammenda di 150 € per omissione o inesattezza.
- Mancato deposito di una dichiarazione mensile o mancato adempimento dell’obbligo di messa a disposizione delle informazioni: ammenda di 20.000 €.
Sanzioni per i registri
Le omissioni o inesattezze nei registri comportano un’ammenda fiscale di 3,75 € per omissione o inesattezza.
Sanzioni per il contributo all’audiovisivo pubblico
Le omissioni o inesattezze nelle dichiarazioni del contributo all’audiovisivo pubblico (articolo 1840 W ter del CGI) comportano l’applicazione di un’ammenda specifica per ogni apparecchio ricevente televisivo o dispositivo assimilato. Questa ammenda si sostituisce alle maggiorazioni di diritto comune previste dall’articolo 1728 del CGI e non si cumula con esse.