Quali sono le scadenze per gli istituti pagatori riguardo ai dividendi degli OICVM?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 6 settembre 2026

TLDR: Gli istituti pagatori devono trasmettere al polo RCM della DRESG, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del pagamento dei dividendi, un elenco riepilogativo degli importi totali versati a ciascun beneficiario della procedura semplificata. Possono inoltre presentare le attestazioni depositate nell’anno N fino al 31 marzo dell’anno N+1, a condizione di fornire un’attestazione di residenza valida per l’anno N+1.

Scadenza per la trasmissione dell’elenco riepilogativo

Devi inviare al polo RCM della DRESG, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del pagamento dei dividendi, un elenco riepilogativo. Questo elenco deve indicare, per ogni beneficiario della procedura semplificata, l’importo totale dei dividendi che gli sono stati versati.

Presentazione delle attestazioni nell’ambito della procedura semplificata

Puoi presentare le attestazioni depositate nel corso dell’anno N fino al 31 marzo dell’anno N+1. A tal fine, devi essere in grado di fornire, nel corso dell’anno N+1, un’attestazione di residenza debitamente compilata nell’anno N+1 dall’amministrazione dello Stato di residenza di ogni socio non residente che ha beneficiato di questa misura.

Validità delle attestazioni di residenza

Le attestazioni di residenza hanno una durata di validità di un anno, corrispondente all’anno solare nel corso del quale sono state rilasciate dall’amministrazione estera. Questa regola si applica anche nell’ambito della procedura semplificata.

Obblighi generali degli istituti pagatori

In qualità di istituto pagatore, sei tenuto a rispettare gli obblighi dichiarativi e di conservazione dei documenti giustificativi. Questi obblighi si applicano indipendentemente dall’applicazione effettiva della riduzione del 40% o di altri vantaggi fiscali.

Casi particolari ed eccezioni

Nessuna eccezione specifica è prevista per gli OICVM nelle fonti consultate. Le scadenze e le modalità descritte si applicano uniformemente, fatte salve le condizioni generali della procedura semplificata.

Sanzioni in caso di inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze o degli obblighi dichiarativi può comportare l’applicazione di sanzioni fiscali. Queste sanzioni sono applicabili conformemente alle disposizioni del CGI e alle modalità pratiche definite dall’amministrazione.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

Calcola la tua imposta con Solvo

Fonti ufficiali

← Torna al blog