TLDR: Gli avvocati stabiliti in Francia beneficiano di una franchigia in base IVA se il loro volume d'affari, valutato secondo l'articolo 293 D del CGI, non supera le soglie fissate all'articolo 293 B del CGI. Queste soglie variano a seconda che si tratti di operazioni rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati o di altre operazioni. La franchigia si applica unicamente alle prestazioni effettuate in Francia e nell’ambito di tale attività regolamentata.
Base legale e campo di applicazione
La franchigia in base IVA per gli avvocati è prevista all’articolo 293 B del CGI, in particolare al I bis. Essa riguarda gli avvocati, gli avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, nonché altre professioni assimilate. Le soglie di volume d'affari sono distinte per le operazioni rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati e per le altre operazioni.
Soglie di volume d'affari
Le soglie applicabili sono le seguenti, valutate secondo le condizioni dell’articolo 293 D del CGI:
- Operazioni rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati: 50.000 € per l’anno civile precedente e 55.000 € per l’anno in corso.
- Altre operazioni: 35.000 € per l’anno civile precedente e 38.500 € per l’anno in corso.
Esclusioni dal calcolo del volume d'affari
Non sono prese in considerazione per il calcolo delle soglie:
- Le prestazioni non rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati.
- I ricavi eccezionali, come il prodotto della cessione di elementi dell’attivo immobilizzato.
- Per gli avvocati collaboratori, i rimborsi delle spese sostenute per conto dell’avvocato « principale », a condizione di beneficiare della misura di temperamento prevista al BOI-TVA-BASE-10-20-40-30.
Superamento delle soglie e obblighi
Se il volume d'affari supera le soglie fissate al III dell’articolo 293 B del CGI, l’avvocato diventa debitore dell’IVA a decorrere dal 1° giorno del mese nel corso del quale la soglia è stata superata. Gli incassi relativi a prestazioni effettuate prima di tale data non sono soggetti all’IVA. Gli avvocati possono emettere note di parcella rettificative per le operazioni del mese di superamento non precedentemente tassate.
Conseguenze della franchigia
Gli avvocati beneficiari della franchigia:
- Sono esonerati dal pagamento dell’IVA sulle loro operazioni.
- Non possono praticare alcuna detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquisiti per le esigenze della loro attività.
- Devono indicare sulle loro fatture o note di parcella: « IVA non applicabile, articolo 293 B del CGI ».
Obblighi dichiarativi
Gli avvocati in regime di franchigia in base IVA non hanno obblighi dichiarativi specifici in materia di IVA, tranne quello previsto all’articolo VII-A § 260 del BOI-TVA-DECLA-40-20. Restano comunque soggetti agli obblighi dichiarativi previsti per le altre imposte.