Quali sono le soglie di franchigia in base IVA per gli avvocati in Francia?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 8 settembre 2026

TLDR: Gli avvocati stabiliti in Francia beneficiano di una franchigia in base IVA se il loro volume d'affari, valutato secondo l'articolo 293 D del CGI, non supera le soglie fissate all'articolo 293 B del CGI. Queste soglie variano a seconda che si tratti di operazioni rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati o di altre operazioni. La franchigia si applica unicamente alle prestazioni effettuate in Francia e nell’ambito di tale attività regolamentata.

Base legale e campo di applicazione

La franchigia in base IVA per gli avvocati è prevista all’articolo 293 B del CGI, in particolare al I bis. Essa riguarda gli avvocati, gli avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, nonché altre professioni assimilate. Le soglie di volume d'affari sono distinte per le operazioni rientranti nell’attività regolamentata degli avvocati e per le altre operazioni.

Soglie di volume d'affari

Le soglie applicabili sono le seguenti, valutate secondo le condizioni dell’articolo 293 D del CGI:

Esclusioni dal calcolo del volume d'affari

Non sono prese in considerazione per il calcolo delle soglie:

Superamento delle soglie e obblighi

Se il volume d'affari supera le soglie fissate al III dell’articolo 293 B del CGI, l’avvocato diventa debitore dell’IVA a decorrere dal 1° giorno del mese nel corso del quale la soglia è stata superata. Gli incassi relativi a prestazioni effettuate prima di tale data non sono soggetti all’IVA. Gli avvocati possono emettere note di parcella rettificative per le operazioni del mese di superamento non precedentemente tassate.

Conseguenze della franchigia

Gli avvocati beneficiari della franchigia:

Obblighi dichiarativi

Gli avvocati in regime di franchigia in base IVA non hanno obblighi dichiarativi specifici in materia di IVA, tranne quello previsto all’articolo VII-A § 260 del BOI-TVA-DECLA-40-20. Restano comunque soggetti agli obblighi dichiarativi previsti per le altre imposte.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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