Quando indicare « IVA non applicabile »?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 10 settembre 2026

In breve: Utilizzate la dicitura « IVA non applicabile » quando beneficiate della franchigia fiscale prevista dall’articolo 293 B o dall’articolo 293 B bis del CGI. Indicate la relativa base giuridica sulle fatture, sulle note d’onorario e sui documenti equivalenti.

Quando utilizzare questa dicitura

Dovete riportare la dicitura « IVA non applicabile » sui vostri documenti se siete soggetti passivi IVA e beneficiate della franchigia fiscale prevista dall’articolo 293 B o dall’articolo 293 B bis del Codice generale delle imposte (CGI).

Quale formulazione indicare

La formulazione dipende dalla base giuridica della vostra franchigia:

Potete inoltre fare riferimento all’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.

Su quali documenti indicarla

Indicate questa dicitura sulla fattura, sulla nota d’onorario o su qualsiasi altro documento equivalente emesso per le vostre cessioni di beni e prestazioni di servizi coperte dalla franchigia fiscale.

Non dovete indicare l’IVA su questi documenti.

Non confondete franchigia ed esenzione

La dicitura « IVA non applicabile » non si applica indistintamente a tutte le operazioni esenti o non soggette all’IVA.

Per un’operazione esente, la fattura non deve indicare l’IVA. Questa regola non significa automaticamente che dobbiate utilizzare la dicitura « IVA non applicabile ».

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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