In breve: Utilizzate la dicitura « IVA non applicabile » quando beneficiate della franchigia fiscale prevista dall’articolo 293 B o dall’articolo 293 B bis del CGI. Indicate la relativa base giuridica sulle fatture, sulle note d’onorario e sui documenti equivalenti.
Quando utilizzare questa dicitura
Dovete riportare la dicitura « IVA non applicabile » sui vostri documenti se siete soggetti passivi IVA e beneficiate della franchigia fiscale prevista dall’articolo 293 B o dall’articolo 293 B bis del Codice generale delle imposte (CGI).
Quale formulazione indicare
La formulazione dipende dalla base giuridica della vostra franchigia:
- « IVA non applicabile, articolo 293 B del CGI »;
- « IVA non applicabile, articolo 293 B bis del CGI ».
Potete inoltre fare riferimento all’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.
Su quali documenti indicarla
Indicate questa dicitura sulla fattura, sulla nota d’onorario o su qualsiasi altro documento equivalente emesso per le vostre cessioni di beni e prestazioni di servizi coperte dalla franchigia fiscale.
Non dovete indicare l’IVA su questi documenti.
Non confondete franchigia ed esenzione
La dicitura « IVA non applicabile » non si applica indistintamente a tutte le operazioni esenti o non soggette all’IVA.
Per un’operazione esente, la fattura non deve indicare l’IVA. Questa regola non significa automaticamente che dobbiate utilizzare la dicitura « IVA non applicabile ».