TLDR: Una plusvalenza in criptovalute diventa imponibile in Francia al momento della cessione a titolo oneroso, se il prezzo totale delle cessioni nell’anno supera 305 € e l’operazione non rientra tra gli scambi senza conguaglio. L’obbligo riguarda solo le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia. Gli scambi senza conguaglio tra cryptoasset sono esenti nell’anno in cui avvengono.
Chi è soggetto all’imposta
L’imposta sulle plusvalenze da criptovalute si applica solo alle persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia. Sono escluse le persone giuridiche e i non residenti, a meno che non abbiano in Francia il loro domicilio fiscale.
Soglia di imponibilità
L’obbligo dichiarativo scatta se il prezzo totale delle cessioni onerose nell’anno solare supera 305 €. Questo limite si riferisce alla somma dei prezzi di tutte le cessioni effettuate nel corso dell’anno, esclusi gli scambi senza conguaglio tra actifs numériques.
Operazioni esenti
Non sono imponibili le operazioni di scambio diretto tra cryptoasset (es. Bitcoin → Ethereum) se effettuate senza conguaglio. L’esenzione vale solo per l’anno in cui lo scambio avviene e non si estende agli eventuali guadagni realizzati in seguito.
Calcolo della plusvalenza
La plusvalenza si calcola come differenza tra:
- il prezzo di cessione, al netto delle spese documentate,
- una quota parte del costo storico dell’intero portafoglio, proporzionale al valore ceduto.
Il metodo "pro rata" evita di tracciare il costo storico di ogni singola unità di criptovaluta.
Scambi con conguaglio
In caso di scambio con conguaglio, la plusvalenza è imponibile solo per la parte corrispondente al conguaglio ricevuto. Se si versa un conguaglio, il suo ammontare riduce il prezzo di cessione ai fini del calcolo della plusvalenza.
Documentazione e spese
Le spese di cessione, come le commissioni pagate alle piattaforme di exchange, possono essere dedotte dal prezzo di cessione, ma solo se documentate.