Come fatturare un cliente situato nell’Unione europea?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 9 settembre 2026

In breve: non è possibile applicare una regola unica a tutta la fatturazione verso l’Unione europea. Il trattamento dipende in particolare dalla natura dell’operazione e dalla situazione IVA del cliente. Le fonti esaminate precisano alcuni casi di cessioni di beni e di operazioni per le quali il cliente è debitore dell’IVA, ma non consentono di determinare qui una regola generale per tutte le prestazioni di servizi.

Cessione di beni verso un altro Stato membro

Per rientrare nella situazione prevista dall’articolo 262 ter, è necessario effettuare una cessione di beni spediti o trasportati verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

Il cliente deve essere un soggetto passivo, oppure una persona giuridica non soggetto passivo, identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello di partenza. Deve inoltre aver comunicato il proprio numero di identificazione IVA.

Questa disposizione riguarda la cessione di beni descritta dall’articolo 262 ter. Non è possibile estenderla automaticamente a tutte le vendite, a tutti i beni o alle prestazioni di servizi.

Quando il cliente è debitore dell’IVA

Se il cliente, stabilito in un altro Stato membro, è debitore dell’IVA, le regole di fatturazione previste dall’articolo 289 si applicano alle operazioni da voi effettuate quando la sede della vostra attività economica è stabilita in Francia oppure quando disponete in Francia di una stabile organizzazione a partire dalla quale l’operazione viene effettuata.

Questa regola si applica fatta salva l’eccezione prevista quando avete incaricato il cliente di emettere fattura in vostro nome e per vostro conto.

Indicazioni e verifiche non precisate qui

Gli estratti esaminati rinviano alle regole di fatturazione dell’articolo 289, senza riprodurre tutte le indicazioni obbligatorie da riportare sulla fattura. Non consentono quindi di precisare qui le indicazioni, le aliquote IVA o l’eventuale indicazione di un’autoliquidazione.

Per la cessione di beni prevista dall’articolo 262 ter, le fonti confermano l’importanza del numero di identificazione IVA comunicato dal cliente. Tuttavia, non precisano la procedura né il servizio da utilizzare per verificarlo.

Limiti della risposta

Le fonti esaminate non consentono di determinare il trattamento IVA di tutte le prestazioni di servizi sulla sola base della natura del cliente. Non consentono neppure di precisare le scadenze, le dichiarazioni periodiche, i moduli o una procedura online o su supporto cartaceo per l’insieme delle operazioni fatturate a un cliente situato nell’Unione europea.

La distinzione da ricordare è quindi la seguente: l’articolo 262 ter riguarda una categoria determinata di cessioni di beni, mentre l’articolo 289-0 disciplina l’applicazione delle regole di fatturazione quando il cliente, stabilito in un altro Stato membro, è debitore dell’IVA, alle condizioni previste da tale disposizione.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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