TLDR: La vendita dell’abitazione principale in Francia è esente dall’imposta sulla plusvalenza, a condizione che l’immobile sia effettivamente l’abitazione principale al momento della cessione. L’esenzione si applica automaticamente e riguarda anche le pertinenze immediate, come garage o cantine, se vendute contestualmente.
Condizioni per l’esenzione
La vendita dell’abitazione principale è esente dall’imposta sulla plusvalenza se l’immobile è l’abitazione principale al momento della cessione. Questa esenzione si applica automaticamente, senza necessità di dichiarare la plusvalenza. L’immobile deve essere effettivamente occupato come abitazione principale alla data della vendita.
Pertinenze immediate
L’esenzione si estende alle pertinenze immediate e necessarie dell’abitazione principale, come garage, cantine o posti auto, purché vengano cedute contemporaneamente all’abitazione principale. Anche se le pertinenze sono vendute ad acquirenti diversi, l’esenzione rimane valida, purché costituiscano un "tutto inscindibile" con l’abitazione.
Casi di esclusione
L’esenzione non si applica se, al momento della vendita, l’immobile è affittato, occupato da terzi o sfitto. Inoltre, l’esenzione decade se il reintegro prima della cessione è motivato da pura convenienza, senza un’effettiva intenzione di abitarvi stabilmente.
Casi particolari
In casi particolari come separazioni o trasferimenti all’estero, l’esenzione può essere mantenuta solo se la vendita avviene entro termini specifici e l’immobile non viene concesso a terzi. Se un ex coniuge continua ad abitare l’immobile come abitazione principale fino alla vendita, entrambe le parti possono beneficiare dell’esenzione, purché la cessione avvenga entro un "termine normale" dalla messa in vendita.
Immobile occupato fino alla messa in vendita
L’esenzione è mantenuta se la cessione avviene entro un "termine normale" e l’immobile non è stato affittato o occupato da terzi dopo il trasferimento. Questo principio si applica anche in caso di sinistri che rendono l’immobile inabitabile.
Pertinenze cedute simultaneamente
Per essere esenti da imposta, le pertinenze immediate e necessarie dell’abitazione principale devono formare con essa un tutto inscindibile e, di conseguenza, essere cedute nello stesso momento. Il fatto che la vendita sia realizzata con acquirenti distinti non pregiudica il beneficio dell'esenzione, a condizione che tutte le altre condizioni siano soddisfatte.
Pertinenze cedute separatamente
Se le pertinenze vengono vendute separatamente o in un momento successivo, l’esenzione non si applica, a meno che la cessione non avvenga entro un "termine normale" rispetto alla vendita dell’abitazione.