TL;DR: Se esercitate la vostra attività di avoué all’interno di una SCP, il I dell’articolo 35 vi consente di non essere assoggettati a imposta, a titolo dell’indennità, su un importo superiore al vostro arricchimento effettivo.
Regola applicabile
Il I dell’articolo 35 della legge n. 2011-1978 del 28 dicembre 2011 prevede che, quando esercitate la vostra attività di avoué nell’ambito di una società civile professionale (SCP), l’imposizione a titolo dell’indennità non possa riguardare un importo superiore al vostro arricchimento effettivo.