TL;DR: In Francia, un acquisto intracomunitario è in linea di principio soggetto all’IVA. Può tuttavia essere esente quando riguarda un bene la cui cessione in Francia o la cui importazione sarebbe esente, oppure quando l’acquirente non stabilito in Francia beneficerebbe di un rimborso totale dell’IVA. Esistono inoltre regimi particolari per l’oro da investimento, alcuni beni usati e le operazioni triangolari.
Il principio previsto dall’articolo 262 ter-II del CGI
L’articolo 262 ter-II del Codice generale delle imposte esenta dall’IVA gli acquisti intracomunitari di beni rientranti in tre categorie:
- i beni la cui cessione in Francia sarebbe esente;
- i beni la cui importazione in Francia sarebbe esente ai sensi dell’articolo 291-II del CGI;
- gli acquisti per i quali l’acquirente, non stabilito in Francia e che non vi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi, beneficerebbe di un diritto al rimborso totale dell’IVA ai sensi dell’articolo 271-V del CGI.
Il regime comprende anche, quando sono assimilati ad acquisti intracomunitari dall’articolo 256 bis-II del CGI, la destinazione o la ricezione di un bene.
I beni la cui cessione in Francia sarebbe esente
L’esenzione si applica quando il bene avrebbe beneficiato di un’esenzione se la stessa operazione fosse stata effettuata sul mercato interno francese.
Dovete essere in grado di dimostrare che le condizioni di tale esenzione sarebbero state soddisfatte in Francia. Questa categoria riguarda i beni la cui cessione rientra in un regime di esenzione interno o è assimilata a uno scambio internazionale esente.
I beni la cui importazione sarebbe esente
L’acquisto intracomunitario è altresì esente quando l’importazione del bene in Francia sarebbe stata esente ai sensi dell’articolo 291-II del CGI.
Sono in particolare interessati:
- le valute, le banconote e le monete aventi corso legale, ad eccezione delle banconote e delle monete da collezione;
- l’oro in tutte le sue forme importato dagli istituti di emissione;
- le navi per il commercio marittimo, alcune imbarcazioni utilizzate in alto mare o per la pesca professionale marittima, nonché le imbarcazioni di salvataggio e di assistenza in mare;
- gli oggetti destinati a essere incorporati in tali imbarcazioni o utilizzati per il loro esercizio in mare, nonché alcuni attrezzi e reti destinati alla pesca marittima;
- gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea di cui almeno l’80% dei servizi è effettuato a destinazione o in provenienza dall’estero o dalle collettività e dai dipartimenti d’oltremare, esclusa la Francia metropolitana;
- gli oggetti destinati a essere incorporati in tali aeromobili o utilizzati per il loro esercizio in volo;
- i beni destinati al rifornimento delle imbarcazioni e degli aeromobili interessati, nonché delle navi da guerra;
- l’oro acquistato dagli istituti di emissione.
Gli acquisti effettuati da alcuni acquirenti non stabiliti in Francia
L’articolo 262 ter-II prevede inoltre l’esenzione quando l’acquirente non è stabilito in Francia, non vi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi e avrebbe beneficiato di un rimborso totale dell’IVA dovuta sull’acquisto ai sensi dell’articolo 271-V del CGI.
I regimi particolari
Oro da investimento
Gli acquisti intracomunitari di oro da investimento rientrano nel regime di esenzione previsto dall’articolo 298 sexdecies A del CGI. Per beneficiare di tale regime, il bene deve rispondere alla definizione fiscale di oro da investimento, che dipende in particolare dalla sua forma e dal suo grado di purezza.
Beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e antichità
L’acquisto intracomunitario di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o antichità non è soggetto all’IVA quando il venditore o il soggetto passivo-rivenditore ha applicato, nello Stato membro di partenza, il regime particolare previsto dalla direttiva IVA, in particolare il regime del margine di profitto.
Questa regola riguarda i beni acquistati a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da una persona giuridica non soggetto passivo. Il trattamento dipende dall’effettiva applicazione del regime particolare nello Stato membro di partenza.
Beni destinati a determinati regimi
L’articolo 277 A del CGI prevede inoltre l’esenzione degli acquisti intracomunitari di beni destinati a essere sottoposti a uno dei regimi menzionati ai punti 1° e 2° di tale articolo.
Le operazioni triangolari rientranti nell’articolo 258 D
In un’operazione triangolare, l’acquisto intracomunitario non è soggetto all’IVA quando sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 258 D del CGI.
Dovete in particolare verificare che:
- l’acquirente disponga di un numero di identificazione IVA in un altro Stato membro;
- non sia stabilito né identificato in Francia e non vi abbia designato un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 289 A del CGI;
- l’acquisto sia effettuato per le esigenze di una cessione successiva dello stesso bene;
- il bene sia spedito o trasportato direttamente da uno Stato membro diverso da quello in cui l’acquirente è identificato al destinatario della cessione successiva.
La fattura consegnata al destinatario deve essere emessa senza IVA e riportare il numero di identificazione IVA dell’acquirente, il numero di identificazione IVA in Francia del destinatario nonché la dicitura: « Applicazione dell'articolo 141 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ».
Questa operazione è qualificata come non soggetta all’IVA dall’articolo 258 D. Si distingue dalle esenzioni espressamente previste dall’articolo 262 ter-II del CGI.