TLDR: L’articolo 82 della legge finanziaria per il 2024 ha modificato le regole di uscita dal regime di franchigia a partire dal 1° gennaio 2025. L’articolo 32 della legge finanziaria per il 2025 ha successivamente ridotto le soglie a 25.000 € e 27.500 € a partire dal 1° marzo 2025. L’attuazione di tale riduzione è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025. Per il 2025, l’uscita avviene secondo le soglie e le date precisate dal rescritto amministrativo applicabile.
I testi legislativi applicabili
Due articoli di legge strutturano il regime applicabile nel 2025:
- L’articolo 82 della legge n. 2023-1322 del 29 dicembre 2023, legge finanziaria per il 2024 ha modificato e semplificato, a partire dal 1° gennaio 2025, le condizioni di uscita dal regime di franchigia quando vengono superate le soglie annuali del fatturato nazionale.
- L’articolo 32 della legge n. 2025-127 del 14 febbraio 2025, legge finanziaria per il 2025 ha ridotto, a partire dal 1° marzo 2025, le soglie a 25.000 € per il fatturato dell’anno precedente e a 27.500 € per il fatturato dell’anno in corso.
L’attuazione della riduzione prevista dall’articolo 32 è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025 a seguito degli annunci ministeriali del 30 aprile 2025.
L’articolo 293 B del CGI
L’articolo 293 B del Codice generale delle imposte costituisce la disposizione centrale del regime di franchigia IVA. Riguarda i soggetti passivi stabiliti in Francia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Per le attività soggette al regime generale, le soglie menzionate dall’articolo 293 B sono le seguenti:
| Anno di valutazione | Fatturato nazionale totale | Prestazioni di servizi, escluse le vendite da consumare sul posto e le strutture ricettive | |---|---:|---:| | Anno precedente | 85.000 € | 37.500 € | | Anno in corso | 93.500 € | 41.250 € |
L’articolo 293 B prevede inoltre soglie specifiche per gli avvocati, gli avvocati presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, gli autori di opere dell’ingegno e gli artisti interpreti.
Le regole di uscita applicabili nel 2025
Dal 1° gennaio 2025, quando viene superata la soglia dell’anno in corso, il regime di franchigia cessa di applicarsi alle operazioni effettuate a partire dalla data del superamento. L’uscita non ha quindi più effetto dal primo giorno del mese in cui avviene il superamento.
Per l’anno 2025:
- il superamento di una soglia valutata con riferimento all’anno 2024 comporta la perdita del beneficio del regime di franchigia a partire dal 1° gennaio 2025;
- il superamento di una soglia valutata con riferimento all’anno 2025 comporta la perdita del beneficio del regime di franchigia a partire dal giorno del superamento.
A causa della sospensione della riduzione, le soglie considerate per le uscite che avvengono nel 2025 sono le soglie ordinarie e le soglie di tolleranza applicabili al 1° gennaio 2025:
- per il fatturato 2024: 85.000 € e 37.500 € a seconda della natura delle operazioni;
- per il fatturato 2025: 93.500 € e 41.250 € a seconda della natura delle operazioni.
Le soglie specifiche per gli avvocati, gli autori di opere dell’ingegno e gli artisti interpreti restano applicabili alle categorie interessate.
La portata della sospensione
La sospensione riguarda l’attuazione, fino al 31 dicembre 2025, della riduzione prevista dall’articolo 32 della legge finanziaria per il 2025. Non rimette in discussione la modifica delle regole relative alla data di uscita introdotta dall’articolo 82 della legge finanziaria per il 2024.
Per determinare la propria situazione nel 2025, occorre quindi distinguere:
- il testo che ha modificato le condizioni di uscita a partire dal 1° gennaio 2025;
- il testo che ha previsto la riduzione delle soglie a partire dal 1° marzo 2025;
- la sospensione dell’attuazione di tale riduzione fino al 31 dicembre 2025;
- le soglie e le date di uscita applicabili in base all’anno di fatturato interessato.
Le modalità precisate per il 2025 sostituiscono quelle illustrate nel BOI-RES-TVA-000198 pubblicato il 3 marzo 2025.