TLDR: Un datore di lavoro straniero deve applicare la ritenuta alla fonte francese sugli stipendi di fonte francese corrisposti a dipendenti fiscalmente domiciliati in Francia, indipendentemente dalla sede del datore. Se il datore è stabilito fuori dall'UE o in Stati senza convenzioni di assistenza fiscale con la Francia, l'obbligo sussiste solo se designa un rappresentante fiscale in Francia.
Obbligo generale di ritenuta alla fonte
Un datore di lavoro straniero è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte francese sugli stipendi di fonte francese corrisposti a dipendenti fiscalmente domiciliati in Francia. Questo obbligo si applica indipendentemente dal fatto che il datore sia stabilito in Francia o all'estero. L'attività retribuita deve essere svolta fisicamente in Francia e il dipendente deve essere residente fiscale in Francia ai sensi dell'art. 4B del CGI (Code Général des Impôts).
Condizioni per l'applicazione della ritenuta alla fonte
L'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte scatta quando:
- Lo stipendio retribuisce un'attività svolta fisicamente in Francia.
- Il dipendente è residente fiscale in Francia.
Questo principio vale indipendentemente dalla nazionalità del datore o dalla valuta di pagamento. La circostanza che il datore sia stabilito all'estero non esonera dall'applicazione della ritenuta, purché il reddito sia di fonte francese e il percipiente sia residente fiscale in Francia.
Datori di lavoro stabiliti fuori dall'UE o in Stati senza convenzioni di assistenza fiscale
Per i datori di lavoro stabiliti fuori dall'Unione Europea o in Stati senza convenzioni di assistenza fiscale con la Francia, l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte sussiste solo se il datore designa un rappresentante fiscale in Francia. Questo rappresentante agisce come intermediario per gli adempimenti fiscali e deve essere accreditato presso l'amministrazione francese. L'obbligo non si applica invece ai datori stabiliti in Stati membri UE o in Paesi con cui la Francia ha sottoscritto accordi di assistenza amministrativa equivalenti.
Esclusioni e casi particolari
Gli stipendi corrisposti per attività svolte all'estero da un datore straniero a dipendenti domiciliati in Francia non sono soggetti a ritenuta alla fonte se:
- La durata dell'espatrio supera i 183 giorni (o 120 giorni per attività specifiche ex art. 81 A CGI) senza perdere la domiciliazione fiscale in Francia.
- La durata è inferiore a tali soglie e gli indenni per il soggiorno all'estero non superano il 40% della retribuzione.
Pensioni private di fonte estera
Le pensioni private di fonte estera corrisposte da un datore straniero a residenti fiscali in Francia sono soggette a acconto (non a ritenuta alla fonte), se imposabili in Francia in base a convenzioni internazionali.
Redditi di fonte estera esenti
I redditi di fonte estera esenti in base a convenzioni internazionali non sono soggetti a ritenuta alla fonte, mentre quelli che danno diritto a un credito d'imposta pari all'imposta estera sono inclusi nel campo dell'acconto.