Un freelance in Francia deve fatturare l’IVA solo se non rientra in un regime di franchigia o in esenzioni specifiche. In caso contrario, l’applicazione dell’IVA segue le regole generali, con eccezioni per alcune categorie professionali o tipologie di operazioni.
Chi è soggetto all’IVA
In Francia, l’IVA si applica a chi esercita in modo indipendente un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico, dalla situazione fiscale o dalla forma dell’intervento. Questo include i freelance, che sono considerati assoggettati all’IVA a meno che non beneficino di un’esenzione o di un regime di franchigia.
Regime di franchigia
I freelance che rientrano nel regime di franchigia (art. 293 B o 293 B bis del Code Général des Impôts) non devono applicare l’IVA sulle fatture. In questi casi, le fatture devono riportare esplicitamente la menzione: "TVA non applicable, article 293 B du CGI".
Eccezioni e casi particolari
Alcune categorie professionali, come gli avvocati e gli autori di opere dell’ingegno, hanno regole specifiche per la fatturazione dell’IVA. Ad esempio, gli avvocati non in franchigia devono fatturare l’IVA in aggiunta ai compensi previsti dalla regolamentazione.
Operazioni esenti
Le operazioni esenti da IVA non richiedono fatturazione dell’imposta. Inoltre, i freelance in regime forfettario possono fatturare l’IVA al tasso applicabile alle operazioni svolte.
Freelance non residenti
I freelance non residenti senza stabile organizzazione in Francia hanno obblighi IVA differenziati a seconda che siano stabiliti dentro o fuori l’UE. Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente, l’IVA è dovuta dal committente francese (autoliquidazione) se quest’ultimo è assoggettato a IVA in Francia.
Obblighi di fatturazione
Le fatture emesse da soggetti in franchigia di IVA non devono riportare l’imposta e devono includere la menzione specifica del regime di franchigia. Gli intermediari trasparenti devono considerare il fatturato totale ai fini della franchigia IVA.