TLDR: La scelta tra PFU (12,8%) e scaglioni progressivi dipende dalla data dei versamenti, dal tipo di reddito e dalla possibilità di beneficiare di riduzioni fiscali. Il PFU è il regime predefinito per i premi versati dal 27 settembre 2017, mentre gli scaglioni progressivi si applicano di default ai premi versati fino al 26 settembre 2017. Optando per gli scaglioni progressivi, è possibile usufruire di specifiche riduzioni, ma l’opzione è globale e irrevocabile per l’anno fiscale.
Data dei versamenti
La data dei versamenti è determinante per stabilire il regime fiscale predefinito. Per i contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, i premi versati fino al 26 settembre 2017 sono tassati di default secondo gli scaglioni progressivi, ma è possibile optare per il PFU. Al contrario, i premi versati dal 27 settembre 2017 sono soggetti di default al PFU (12,8%), salvo opzione globale per gli scaglioni progressivi.
Tipologia di reddito
Il tipo di reddito influisce sulla scelta del regime fiscale. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli o asset digitali sono tassate di default con il PFU (12,8%), ma è possibile optare per gli scaglioni progressivi con una scelta irrevocabile per l’anno fiscale. Anche le prestazioni pensionistiche in capitale possono essere imponibili con il PFU o, su opzione, con gli scaglioni progressivi.
Riduzioni fiscali (abattement)
La scelta tra i due regimi incide sulla possibilità di applicare riduzioni fiscali. Optando per gli scaglioni progressivi, si può beneficiare di:
- Una riduzione annuale di 4.600€ per i single o 9.200€ per le coppie su prodotti di contratti assicurativi/vita.
- Riduzioni per durata di detenzione (ad esempio, 50% dopo 2 anni o 65% dopo 8 anni) sulle plusvalenze da cessione di titoli di PMI.
- Una riduzione fissa di 500.000€ sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie.
Prelievo forfetario obbligatorio (PFO)
Il PFO del 7,5% si applica obbligatoriamente sui prodotti legati a premi versati dal 27 settembre 2017, anche in caso di opzione per gli scaglioni progressivi. Questo prelievo non è liberatorio dall’IR (Imposta sul Reddito), pertanto il contribuente dovrà pagare l’imposta secondo il regime scelto.
Opzione globale e irrevocabile
L’opzione per gli scaglioni progressivi è globale e irrevocabile per l’anno fiscale. Ciò significa che, se esercitata, si applica a tutti i redditi mobiliari rientranti nel campo del PFU per l’anno in corso. Non è possibile combinare i due regimi per diversi tipi di reddito nello stesso anno.
Perdite fiscali
Le perdite subite su investimenti o contratti tassati con gli scaglioni progressivi possono essere compensate solo con prodotti o guadagni dello stesso tipo realizzati nello stesso anno o nei 5 anni successivi.
Incompatibilità tra riduzioni fiscali
Non è possibile cumulare la riduzione fissa con le riduzioni proporzionali per durata di detenzione sulla stessa plusvalenza se questa è imponibile con il PFU. La scelta del regime fiscale deve quindi considerare quale riduzione sia più vantaggiosa nel caso specifico.