TLDR: Le soglie di fatturato per il regime micro-impresa sono di 188.700 € per le attività commerciali e di 77.700 € per le attività di servizi. Per le locazioni arredate, le soglie variano in base alla classificazione dell’attività. Il regime si applica automaticamente se il fatturato annuo non supera i limiti previsti per due anni consecutivi.
Limiti di fatturato
I limiti di fatturato per il regime micro-impresa sono i seguenti:
- 188.700 € per le attività commerciali (vendita di merci, oggetti, forniture e derrate da asporto o da consumare sul posto, nonché forniture di alloggio).
- 77.700 € per le altre attività, incluse le prestazioni di servizi.
Questi valori sono validi per i redditi percepiti a partire dal 2017 e sostituiscono i precedenti limiti di 170.000 € e 70.000 €.
Attività miste
Per le attività miste, è necessario rispettare tutti i limiti applicabili alle singole categorie. Ad esempio, se un’attività genera un fatturato da vendite inferiore a 188.700 € e un fatturato da servizi inferiore a 77.700 €, rientra nei limiti previsti.
Locazioni arredate
Per le locazioni arredate, i limiti differiscono in base alla classificazione dell’attività:
- Locazioni turistiche arredate non classificate: soglia di 15.000 € con un abattimento del 30%.
- Altre attività di locazione arredata (non turistiche o classificate): limite di 83.600 € con un abattimento del 50%.
Applicabilità del regime
Il regime micro-impresa si applica automaticamente se il fatturato annuo non supera i limiti previsti per due anni consecutivi (N-1 e N-2). Ad esempio, per determinare l’applicabilità del regime nell’anno N, è necessario verificare che il fatturato dell’anno precedente (N-1) e quello dell’anno ancora precedente (N-2) non abbiano superato le rispettive soglie.
Modifiche legislative
Queste modifiche sono entrate in vigore a partire dai redditi percepiti nel 2026, come stabilito dalla legge n° 2024-1039 del 19 novembre 2024.
Superamento dei limiti
In caso di superamento della soglia IVA (franchise en base), il regime micro-impresa rimane valido fino al 31 dicembre dell’anno di superamento.