Quando presentare la dichiarazione europea di servizi?

Redatto da Solvo · sulla base delle fonti ufficiali · Pubblicato il 26 agosto 2026

TLDR: La dichiarazione europea di servizi (DES) deve essere presentata entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l’IVA diventa esigibile nello Stato membro del destinatario. Riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti in Francia che forniscono servizi a clienti soggetti passivi IVA in altri Stati membri dell’UE, con alcune eccezioni.

Cos’è la DES

La dichiarazione europea di servizi (DES) è un obbligo per i soggetti passivi IVA stabiliti in Francia che forniscono servizi a clienti soggetti passivi IVA in altri Stati membri dell’UE. La DES deve essere presentata quando la prestazione è localizzata nello Stato membro del destinatario secondo le regole di territorialità dell’articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE.

Chi deve presentare la DES

Sono tenuti a presentare la DES i soggetti passivi IVA che hanno in Francia la sede dell’attività economica, uno stabilimento stabile, il domicilio o la residenza abituale. La DES riguarda prestazioni di servizi per le quali il destinatario è debitore dell’IVA nello Stato membro di stabilimento, secondo l’articolo 196 della Direttiva 2006/112/CE.

Scadenza per la presentazione

La DES deve essere presentata entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile nello Stato membro del destinatario o è stata notificata una regolarizzazione commerciale al destinatario.

Modalità di presentazione

La DES è obbligatoriamente elettronica, salvo per i soggetti in regime di franchigia in base, che possono optare per la versione cartacea (modulo CERFA n° 13964). Il modulo cartaceo può essere fotocopiato e compilato direttamente o richiesto al Centre Interrégional de Saisies de Données (CISD).

Informazioni da includere

La DES deve contenere, per ogni destinatario:

Esclusioni

La DES non è richiesta per prestazioni non imponibili nello Stato membro del destinatario perché utilizzate fuori dall’UE o la cui territorialità non è determinata dalla regola generale del luogo del destinatario.

Correzioni

Eventuali omissioni o inesattezze devono essere corrette senza indugio con una dichiarazione rettificativa.

Contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale personalizzata.

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Fonti ufficiali

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